Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione facoltativa, istanza di mediazione ed impedimento del termine decadenziale; (ii) mediazione obbligatoria, opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità improcedibilità ed ordinanza provvisoria di rilascio; (iii) interpretazione clausola compromissoria e criterio discretivo tra forme di arbitrato; (iv) mediazione obbligatoria, rapporti con il giudizio e rimborso spese del procedimento; (v) negoziazione assistita giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali; (vi) negoziazione assistita, condotta inerte delle parti e condizione di procedibilità.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE FACOLTATIVA - Tribunale di Napoli, Sezione civile, sentenza 31 maggio 2021, n. 5094
Sulla scorta di alcuni autorevoli precedenti della Suprema Corte, la decisione, resa all’esito di un giudizio di impugnazione di deliberati assunti dal consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, ribadisce che, anche per la mediazione facoltativa, vale il principio che ricollega l’effetto interruttivo della decadenza non già dal deposito dell’istanza di mediazione, bensì dal momento della sua comunicazione alle altre parti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Brescia, Sezione civile, sentenza 1° luglio 2021, n. 1780
La pronuncia afferma che, nel giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, ove entrambe le parti abbiano omesso di espletare il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice, la declaratoria di improcedibilità del giudizio travolge tutte le domande delle parti ma non intacca quella di rilascio dell’immobile.

ARBITRATO IRRITUALE - Tribunale di Bergamo, Sezione IV civile, sentenza 15 luglio 2021, n. 1353
Aderendo ad un principio espresso dal giudice di legittimità, la sentenza ribadisce che il criterio discretivo tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale consiste nel fatto che nel primo le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 del Cpc, con le regole del procedimento arbitrale, mentre, nel secondo, esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Genova, Sezione III civile, sentenza 16 luglio 2021, n. 1729
La pronuncia afferma che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in quanto esborsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 91 del codice di rito.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 16 agosto 2021, n. 6981
La decisione, resa in tema di negoziazione assistita, specifica che l’espressa previsione legale dell’esclusione della procedura con riferimento al procedimento monitorio, inclusa la fase di opposizione, copre anche le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 20 agosto 2021, n. 814
In tema di negoziazione assistita, la pronuncia afferma che, ove, dopo l’invito ad aderire alla procedura formulato dall’attore ed accettato dal convenuto, entrambe le parti abbiano omesso di dare ulteriore impulso alla procedura medesima, si determina una situazione di reciproca inerzia idonea comunque a realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che la legge fissa un periodo di tempo massimo - tre mesi - per il completamento delle attività finalizzate alla soluzione in via amichevole della controversia.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione facoltativa - Istanza di mediazione - Termine di decadenza - Impedimento - Deposito domanda - Idoneità - Esclusione - Comunicazione alle altre parti - Necessità - Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera consiliare di Srl. (Cc, articolo 2388; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Anche nella mediazione facoltativa l’effetto interruttivo della decadenza, conformemente alla lettera dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, si produce non già dal deposito dell’istanza di mediazione, bensì dal momento della sua comunicazione alle altre parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, cui è applicabile il disposto di cui all’articolo 2388 cod. civ. dettato per le società azionarie, il tribunale adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società convenuta, ha dichiarato inammissibili le domande attoree in ragione della decadenza dal potere di impugnativa dell’attore determinatasi a seguito dello spirare del termine di novanta giorni previsto dalla citata disposizione codicistica e decorrente dalla data di adozione della delibera; nella circostanza, infatti, mancava la prova, incombente sull’attore medesimo, di aver utilmente e tempestivamente interrotto, prima della sua scadenza, il termine decadenziale attraverso la comunicazione dell’introduzione del procedimento di mediazione al legale rappresentante della società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 ottobre 2018, n. 27251; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 luglio 2013, n. 17781).
Tribunale di Napoli, Sezione civile, sentenza 31 maggio 2021, n. 5094 - Presidente Graziano - Giudice estensore Criscuolo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Locazione - Procedimento di intimazione di sfratto per morosità - Giudizio di opposizione - Inottemperanza di entrambe le parti ad espletare il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile locato - Conservazione efficacia esecutiva. (Cpc, articoli 658, 665 e 667 ; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nel caso in cui, nel giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, entrambe le parti abbiano omesso di espletare il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice, la declaratoria di improcedibilità del giudizio travolge tutte le domande delle parti tranne quella di rilascio dell’immobile. Infatti, la preservazione dell’efficacia dell’ordinanza di rilascio pronunciata ex articolo 665 cod. proc. civ. è idonea a dispiegare i propri effetti al di fuori del processo, in quanto non travolta dalla declaratoria di improcedibilità. Ciò in quanto il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio è sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella pronuncia di successiva sentenza di merito negativa, mentre la declaratoria di improcedibilità opera in rito.
Tribunale di Brescia, Sezione civile, sentenza 1° luglio 2021, n. 1780 - Giudice Cocchia

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Procedimento civile - Arbitrato - Rituale - Irrituale - Distinzione - Criterio - Fattispecie in tema di compravendita mobiliare. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 808, 808-ter e 825)
Il criterio discretivo tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale consiste nel fatto che nel primo le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 cod. proc. civ., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nel secondo esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di inadempimento nell’esecuzione di due contratti di compravendita di stampi ritenuti non conformi ai requisiti tecnici pattuiti, il giudice adito, rilevato che i contraenti, in ragione del tenore della clausola compromissoria, avessero inteso deferire la risoluzione delle controversie, non composte amichevolmente, ad un arbitrato irrituale, ha concluso per la declaratoria di improponibilità di tutte le domande formulate dalle parti, avendo le stesse, in via convenzionale, rinunciato all’azione giurisdizionale, demandando agli arbitri lo svolgimento di un’attività negoziale).

Tribunale di Bergamo, Sezione IV civile, sentenza 15 luglio 2021, n. 1353 - Giudice Brambilla

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Rapporti con il giudizio civile - Parte soccombente - Condanna alla refusione anche delle spese di mediazione - Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articolo 91; D.lgs. n. 28/2010, articolo 16; Dm, n. 180/2010, articolo 16)
Il rapporto tra procedimento di mediazione e processo civile non si limita ad una relazione “cronologica”, necessaria ovvero facoltativa, traducendosi anche nel necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella che ha luogo davanti al giudice, sotto una pluralità di profili. In particolare, in ordine al regime delle spese di giudizio, la condotta della parte nel corso della mediazione si presta ad avere ricadute nel successivo processo, sicché la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quali esborsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 91 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativa ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito, rilevato dal verbale di mediazione che entrambe le parti avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere senza formulazione di alcuna ulteriore richiesta ma manifestando la volontà concorde di non proseguire ulteriormente, ha evinto una rinuncia delle parti medesime a reclamare le spese del procedimento, rigettando, di conseguenza, le domande attoree intese ad ottenerne il rimborso).
T ribunale di Genova, Sezione III civile, sentenza 16 luglio 2021, n. 1729 - Giudice Ziccardi

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Casi di esclusione - Procedimento monitorio - Ambito di operatività - Domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione - Inclusione. (Cpc, articoli 36, 633 e 645; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nell’escludere espressamente dall’ambito di applicazione della procedura i “…procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione…” implica che la procedura medesima non sia obbligatoria neppure per le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali, il giudice adito ha rigettato l’eccezione con la quale la convenuta opposta aveva eccepito l’improcedibilità delle domande riconvenzionali - poi parzialmente accolte - spiegate dall’attrice opponente a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria).
Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 16 agosto 2021, n. 6981 - Giudice Pertile

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Invito dell’attore accettato dal convenuto - Successiva condotta inerte tenuta da entrambe le parti - Condizione di procedibilità della domanda - Avveramento - Sussistenza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, ove, dopo l’invito ad aderire alla procedura formulato dall’attore ed accettato dal convenuto, entrambe le parti abbiano omesso di dare ulteriore impulso alla procedura medesima, si determina una situazione di reciproca inerzia idonea comunque a realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che la legge fissa un periodo di tempo massimo - tre mesi - per il completamento delle attività finalizzate alla soluzione in via amichevole della controversia (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l’eccezione d’improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto a motivo del mancato esperimento della negoziazione assistita).

Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 20 agosto 2021, n. 814 - Giudice Masetti

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