Amministrativo

Parafarmacie, legittima l’esclusione dai tamponi

Per la Corte costituzionale sentenza n. 171 a dovere essere smentita è la stessa identità di situazione giuridica tra farmacie e parafarmacie

di Giovanni Negri

Non è irragionevole e rientra anzi nella sfera di discrezionalità del legislatore la scelta di affidare alle sole farmacie, con l’esclusione delle parafarmacie, i tamponi rapidi antigenici e i test sierologici. Lo ha affermato ieri la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 scritta da Filippo Patroni Griffi. A sollevare la questione era stato il Tar delle Marche per il quale invece l’esclusione sarebbe discriminatoria, provocando un’ingiustificata disparità di trattamento, penalizzando le parafarmacie che vedono limitata anche la libertà di iniziativa economica senza un giustificato motivo. Il tutto quando, sottolineava il Tar, l’attività penalizzata richiede un’identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata anche nelle parafarmacie.

Per la Corte costituzionale tuttavia a dovere essere smentita è la stessa identità di situazione giuridica tra farmacie e parafarmacie. Queste ultime, ricorda la Corte facendo riferimento alle diverse norme, sono esercizi commerciali che sono abilitati alla vendita di farmaci da banco e di automedicazione, mentre le farmacie sono chiamate a erogare assistenza farmaceutica , oggi compresa tra i livelli essenziali di assistenza. Le farmacie così rientrano nel Servizio sanitario nazionale e sono dislocate sul territorio nazionale sulla base di un sistema di pianificazione.

Ed è anche a causa di questa collocazione, ricorda la sentenza, che l’attività delle farmacie non è più circoscritta alla sola distribuzione di farmaci o di prodotti nazionali, ma si estende a un sistema di servizi.

Nel contesto dell’emergenza sanitaria, inoltre, la scelta di affidare alle sole farmacie l’effettuazione dei test oggetto di contestazione è stata ribadita in più passaggi della legislazione in materia e non è per la Consulta irragionevole, visto che «tale scelta si fonda, essenzialmente, sull’inserimento delle parafarmacie nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali , anche mediante il trattamento dei dati sensibili in condizione di sicurezza».

Se pure la Corte ammette che l’estensione alle parafarmacie della possibilità di effettuare tamponi ne avrebbe comportato l’aumento, non per questo può essere censurata la valutazione come più rispondente alla tutela della salute che i test siano effettuati sì in un numero minore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non solo commerciali. La figura del farmacista in realtà non è ritenuta rilevante.

Quanto alla restrizione della libertà economica, la Consulta ricorda, con riferimenti anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la posizione preminente della necessità di tutela della salute pubblica.

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