Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rappresentanza nel procedimento; (ii) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (iii) mediazione delegata e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rappresentanza nel procedimento; (v) mediazione obbligatoria, ingiustificata mancata partecipazione e condanna per responsabilità processuale aggravata; (vi) mediazione obbligatoria ed azione risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; (vii) negoziazione assistita e adesione condizionata all'invito.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA –
Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sezione civile, sentenza 21 ottobre 2022, n. 3764
La pronuncia afferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la comparizione della parte opposta innanzi all'organismo di mediazione dalla stessa adito per mezzo del suo difensore privo di idonea procura speciale, determina l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 2 novembre 2022, n. 1348
La decisione rimarca che la domanda di mediazione obbligatoria può anche essere presentata dopo il decorso del termine di quindici giorni assegnato ex lege dal giudice alla parte onerata a condizione che il ritardo nell'avvio del procedimento non pregiudichi l'effettivo esperimento del tentativo obbligatorio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Messina, Sezione I civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 764
La sentenza afferma che l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di mediazione delegata per ordine del giudice non sconta, a differenza della mediazione obbligatoria per legge, alcuna preclusione temporale, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Milano, Sezione civile, sentenza 2 dicembre 2022, n. 3832
La pronuncia riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Roma, Sezione civile, sentenza 2 dicembre 2022, n. 7783
La sentenza afferma che l'ingiustificata omessa partecipazione della parte chiamata al procedimento può costituire comportamento rilevante ai fini della pronuncia di condanna per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 6 dicembre 2022, n. 1246
La decisione rimarca che la domanda proposta dal cliente nei confronti di una banca per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non è soggetta a mediazione obbligatoria.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Modena, Sezione civile, sentenza 13 dicembre 2022, n. 1540
La pronuncia, in tema di negoziazione assistita, afferma che deve ritenersi legittima e non inficiata da invalidità l'adesione all'invito a stipulare la convenzione, pur se contenente l'apposizione di condizioni, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile alla parte.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Primo incontro – Parte opposta – Partecipazione mediante difensore privo di procura speciale – Conseguenze –Improcedibilità della domanda monitora e revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 153, 633, 645 e 653; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparizione della parte opposta innanzi all'organismo di mediazione dalla stessa adito per mezzo di soggetto sprovvisto di idonea procura speciale, con conseguente arresto del procedimento già in sede introduttiva, si ripercuote nel giudizio di merito in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che per effetto di tale declaratoria va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo in quanto, per l'istituto bancario opposto, non era comparso il legale rappresentante bensì solo il difensore privo tuttavia di procura speciale per la rituale partecipazione delegata al procedimento, e rilevato altresì il difetto di una tempestiva richiesta di rimessione in termini, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto; le spese di lite sono state tuttavia integralmente compensate tra le parti tenuto conto dei sopravvenuti recenti arresti giurisprudenziali, del pregresso contrasto giurisprudenziale e degli stessi dubbi interpretativi che lo avevano accompagnato e caratterizzato).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sezione civile, sentenza 21 ottobre 2022, n. 3764 – Giudice Quaranta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Termine quindicinale assegnato dal giudice – Carattere ordinatorio – Conseguenze – Presentazione della domanda di mediazione dopo il decorso del termine legale – Ammissibilità – Limiti e condizioni – Ritardo imputabile – Individuazione. (Cpc, articolo 152; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 per promuovere il procedimento mediazione non ha carattere perentorio ma ordinatorio, sicché la domanda di mediazione ben può essere presentata anche successivamente rispetto al predetto termine purché tuttavia il ritardo nell'avvio del procedimento non pregiudichi l'effettivo esperimento del tentativo obbligatorio. In altri termini, dalla natura ordinatoria del termine non discende "sic et simpliciter" la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale in tutte le ipotesi di ritardo, anche le più gravi, come nel caso di deposito di domanda di mediazione in prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e conseguente fissazione di incontro tra le parti in data successiva all'udienza stessa, risultando in tal modo elusa la finalità normativa e quindi venuta meno la condizione di procedibilità posta dal legislatore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere il termine in esame di natura ordinatoria, ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità formulata da parte convenuta in ragione della condotta processuale adottata da parte attrice consistente nel mancato esperimento della procedura di mediazione entro il termine assegnatole in corso di causa: infatti, nella circostanza, nonostante parte attrice avesse avviato il procedimento dopo il decorso del termine de quo, lo stesso si era concluso, sia pure infruttuosamente, prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito della mediazione).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 2 novembre 2022, n. 1348 – Giudice Cameli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Omesso esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice – Eccezione o rilievo officioso di improcedibilità – Limite temporale – Sussistenza – Esclusione. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione delegata, l'omesso esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice determina l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, che espressamente sancisce "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello", senza che la stessa risulti ancorata – a differenza dalla mediazione obbligatoria, in cui il citato articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, sancisce espressamente che "L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza" – ad alcuna preclusione temporale, essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corte territoriale, accogliendo l'appello proposto dal debitore opponente, ha riformato la sentenza impugnata dichiarando improcedibile la domanda monitoria e revocando il decreto ingiuntivo opposto: nella circostanza, infatti, nessuna delle due parti, a carico delle quali il giudice aveva posto l'onere di attivare la procedura, aveva provveduto).
Corte di Appello di Messina, Sezione I civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 764 – Presidente Lazzara – Relatore Scolaro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Comparizione personale – Necessità – Rappresentanza del difensore – Ammissibilità – Procura speciale sostanziale – Necessità – Difetto di rappresentanza – Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. In tale ipotesi, tuttavia, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente da quest'ultimo. Il difetto di rappresentanza della parte onerata è poi equiparabile all'omesso esperimento del procedimento, con consequenziale improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza impugnata che, nel dichiarare improcedibili le domande avanzate dalla banca appellante nei confronti degli appellati, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto: nella circostanza, infatti, dalla documentazione prodotta era emerso che al primo incontro davanti al mediatore la banca era comparsa tramite un avvocato, delegato per l'incombente dal difensore della parte privo dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale in forza di valida procura notarile, avendo quest'ultimo depositato soltanto una scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della Banca ed autenticata dallo stesso procuratore) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Corte di Appello di Milano, Sezione civile, sentenza 2 dicembre 2022, n. 3832 – Presidente Raineri – Relatore Aragno

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Parte chiamata – Ingiustificata mancata partecipazione – Conseguenze – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Sussistenza. (Cpc, articolo 96; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'ingiustificata omessa partecipazione della parte chiamata al procedimento, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, può anche costituire comportamento rilevante ai fini della pronuncia di condanna per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, la corte territoriale, rigettando l'appello, ha confermato anche il capo accessorio della sentenza con la quale l'appellante amministrazione comunale era stata condannata al pagamento di una somma in favore di parte attrice ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. per aver omesso ingiustificatamente di partecipare al procedimento di mediazione).
Corte di Appello di Roma, Sezione civile, sentenza 2 dicembre 2022, n. 7783 – Presidente Zannella – Relatore Romandini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti bancari – Azione risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione. (Dlgs, n. 385/1993, articoli 53, 67 e 107; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda proposta dal cliente nei confronti di una banca per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non rientra nell'ambito di una controversia relativa a "contratti bancari", per la quale l'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 richiede il previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, venendo in rilievo una mera responsabilità da fatto illecito (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità invocata dalla banca convenuta per mancato esperito del procedimento di mediazione).
Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 6 dicembre 2022, n. 1246 – Giudice Di Giacinto

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Invito a stipulare la convenzione – Adesione di controparte condizionata – Validità. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 4)
In tema di negoziazione assistita, a fronte dell'invito a stipulare la convenzione, deve ritenersi legittima e non inficiata da invalidità l'adesione di controparte, anche se contenente l'apposizione di condizioni, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile a quest'ultima.
Tribunale di Modena, Sezione civile, sentenza 13 dicembre 2022, n. 1540 – Giudice Cifarelli

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