Rassegne di Giurisprudenza

Contratto di locazione valido anche in caso di mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro

a cura della redazione Diritto

Contratto di locazione - Uso abitativo - Imposta di registro - Mancato versamento alcune annualità - Validità del contratto - Art. 1, comma 346, L.n.311/2004 - Registrazione originaria del contratto
Il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successiva a quella iniziale, è sanzionato dalla normativa fiscale ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 19 maggio 2023, n. 13870

Locazioni - Contratto - Contratto in genere - Nullità - Registrazione - Omesso pagamento del tributo per alcuni anni successivi - Esclusione. (Cc, articoli 1418 e 1421; legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1)
Non sussiste la nullità del contratto di locazione (stipulato anteriormente alla legge n. 311 del 2004) regolarmente registrato all'atto della sua stipulazione e per il quale non sia stata versata l'imposta di registro per alcune annualità successive alla registrazione stessa. Nella specie, infatti, sussiste un inadempimento a un incombente, diverso da quello della registrazione iniziale del contratto, la cui inosservanza viene sanzionata dalla normativa fiscale, senza con ciò interferire sulla validità negoziale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20938

Locazione - Immobili adibiti ad abitazione - Legge 431/98 - Omessa registrazione del contratto - Simulazione del contratto relativa alla misura del canone - Nullità - Esclusione - Fattispecie
In tema di locazioni abitative, deve escludersi che l'art. 13, 1° comma, L. 431/98 sanzioni con la nullità, in conseguenza della mancata registrazione, la pattuizione di un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, dovendo intendersi riferita tale disposizione (e, conseguentemente, quella di cui al 2° comma dello stesso articolo, che concede al conduttore l'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte) non all'ipotesi della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone, bensì al caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venga pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, che deve restare invariato, a parte l'eventuale aggiornamento Istat, per tutta la durata del rapporto legalmente imposta (nella specie, come risultava da controdichiarazione scritta, le parti avevano stipulato un contratto di comodato gratuito dissimulante un contratto di locazione, per il quale avevano pattuito la corresponsione di un canone determinato).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 27 ottobre 2003, n. 16089

Locazione - Immobili urbani - Patti contrari alla legge - Art. 13, comma primo, legge n. 431 del 1998 - Portata - Simulazione parziale del contratto di locazione in relazione alla misura del canone - Applicabilità del divieto introdotto dalla norma - Esclusione - Fondamento - Pattuizione, nel corso del rapporto, di un canone superiore rispetto a quello originariamente pattuito - Nullità
La mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità, in quanto, nonostante l'indubbio risalto dato dalla legge n. 431/1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto, atteso che l'art. 1, comma 4° della legge richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta, e non anche la registrazione, sicché un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 27 ottobre 2003, n. 16089