Penale

Consulta, iI divieto di possesso o uso del cellulare può essere disposto solo dal giudice

Il questore non può autonomamente vietare il possesso o l'utilizzo dei telefoni cellulari nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati

Il questore non può autonomamente vietare il possesso o l'utilizzo dei telefoni cellulari nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati. La misura di prevenzione infatti incide sulla libertà di comunicazione e l'autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 15 della Costituzione. È quindi costituzionalmente illegittima la disposizione del codice delle leggi antimafia nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l'avviso orale "rafforzato" – il possesso o l'utilizzo. Lo stabilisce la Consulta con la sentenza n. 2 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), in risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sassari.

La decisione afferma che le limitazioni relative all'uso di un determinato mezzo non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l'impiego di quel mezzo consenta di soddisfare. Tuttavia riconosce, che nello specifico caso in esame, la disciplina restrittiva relativa al telefono cellulare – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – «finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione».

Pertanto, come appunto richiede l'articolo 15 della Costituzione, il provvedimento restrittivo non spetta all'autorità giudiziaria.

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