Civile

Sanzionato il notaio che utilizza l'istituto della rettifica al di fuori dei casi previsti dalla norma

Secondo la Cassazione (sentenza 31795/2022) l'errore emendabile è dunque quello meramente materiale che non incide sul contenuto sostanziale di un documento che è stato già formato e dal quale è conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico

di Simona Gatti

Sanzionato il notaio che utilizza l'istituto della rettifica al di fuori dei casi previsti dalla norma , cioè correggere piccoli errori avvenuti durante la stesura dell'atto, a condizione però che si tratti di "dati preesistenti alla sua redazione". Secondo la Cassazione (sentenza 31795/2022) l'errore emendabile è dunque quello meramente materiale che non incide sul contenuto sostanziale di un documento che è stato già formato e dal quale è conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico.

I giudici della Suprema corte bocciano quindi il ricorso di un notaio condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 per violazione disciplinare, consistita nell'aver fatto ricorso in tre casi alla certificazione notarile prevista dall'articolo 59-bis della legge 89/1913, in difetto dei relativi presupposti, ovvero per sanare la nullità di precedenti atti.
In particolare, le violazioni contestate avevano rispettivamente riguardato l'illegittimo ricorso alla rettifica per: l'acquisizione di un certificato di destinazione urbanistica, comprendente un'unità immobiliare tralasciata nella certificazione precedente; l'aggiunta di dichiarazione che non erano intervenute modifiche rispetto alla situazione urbanistica risultante nel certificato oggetto di intervenuta rettifica; la sostituzione della dichiarazione delle parti, non corrispondente al vero, che l'immobile oggetto di compravendita preesistesse al 1967, con quella secondo cui l'edificazione, successiva, fosse stata oggetto di licenza edilizia.

Per il collegio la questione di fondo non consiste tanto nell'individuazione della natura giuridica dell'atto di rettifica previsto dalla legge ma sul se, nel caso specifico, sussistessero effettivamente le basi per potervi fare ricorso. E contrariamente a quello che il ricorrente ha prospettato, la rettifica si «sostanzia in una dichiarazione di scienza mediante la quale - quando ne ricorrono le condizioni di legge – il professionista può porre in essere un atto solo materialmente integrativo che perciò si correla in un unico contesto sostanziale, all'atto pubblico….senza, tuttavia, che – ed è questo l'aspetto dirimente del caso esaminato - con esso si possano sanare gli effetti invalidanti già prodottisi ai sensi di legge e non emendabili, quindi, dal notaio con un suo unilaterale e intervento successivo».

E rispetto alle condotte addebitate, la sezione seconda di Piazza Cavour annulla le"correzioni" contestate perché utilizzate dal notaio con una sua iniziativa unilaterale al fine di sanare la nullità del correlato atto pubblico originario, «sostituendosi, con un apparente atto di rettifica, alle parti, le sole che avrebbero potuto rendere una dichiarazione integrativa prevista a pena di nullità dalla legge».

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