Civile

L'indirizzo non risulta dai pubblici elenchi, nulla la notifica via Pec all'Asd

Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Lodi, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 3 bis e 11 della L. 53/1994

di Pier Antonio Rossetti*

È nulla la notifica via posta elettronica certificata all'associazione sportiva dilettantistica, perché l'indirizzo non risulta dai pubblici elenchi.
Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Lodi , in applicazione del combinato disposto dagli artt. 3 bis e 11 della L. 53/1994.

Il caso in oggetto attiene alla notifica di un decreto ingiuntivo, effettuata dapprima all'indirizzo PEC dell'associazione e, solo diversi giorni dopo, a mezzo Ufficiale Giudiziario nella sede della stessa.

La ASD ha presentato un'opposizione risultata tempestiva unicamente rispetto alla notifica dell'atto cartaceo. È stata infatti eccepita la nullità della precedente notifica in via telematica, in quanto l'indirizzo della destinataria non risulta inserito in alcun elenco pubblico, neppure nei rispettivi registri di pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti (IPA, REGINDE, INIPEC).

Il Giudice del Tribunale di Lodi è stato quindi chiamato a decidere in merito alla validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata, e quindi (questione non di poco conto) sulla tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Sul punto, occorre osservare quanto dispone l'art. 3 bis della Legge 53/1994:
"La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."

L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notifica, sanzione espressamente prevista dall'art. 11 della stessa L. 53/1994, e addirittura rilevabile d'ufficio dal Giudice: "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".

Nel caso di specie, il Giudice del Tribunale di Lodi ha rilevato quanto segue:
"come rilevato da parte opponente, l'indirizzo pec non risulta dall'elenco INI-PEC; a fronte dell'eccezione dell'opponente, la [omissis] non ha chiarito da quale registro sia stato estratto l'indirizzo utilizzato per la notifica; ritiene pertanto che l'opposizione sia tempestiva in quanto deve farsi riferimento alla notifica effettuata a mezzo posta…".

A tale decisione potrebbe forse attribuirsi un eccesso di formalismo poiché, secondo l'art. 156 c.p.c., la nullità non potrebbe essere pronunciata quando l'atto raggiunge il suo scopo.
A dire il vero, la giurisprudenza ha dimostrato flessibilità nell'applicazione di tale principio, valutando ogni singolo caso specifico.

Certamente, non si può valutare allo stesso modo una notifica effettuata all'indirizzo PEC di un privato cittadino e quella effettuata a un avvocato, al quale deve essere richiesta maggiore diligenza, e che comunque ha comunicato il proprio indirizzo all'ordine professionale (si veda ad esempio Cass. Sez. Un., n. 23620/2018).

Di contro, da un punto di vista tecnico-giuridico, non si trascuri che la citata norma che prevede la sanzione di nullità della notifica deve considerarsi "speciale", e deve quindi essere applicata nel caso specifico in luogo del principio generale.

In realtà, la necessità che l'indirizzo PEC risulti dai pubblici elenchi ha una sua ratio: quella di dare un'idonea garanzia di conoscibilità del contenuto della notifica.

Le associazioni sportive o del terzo settore sono (spesso) gestite da volontari, e non da figure professionali come nel caso di pubbliche amministrazioni, imprese e/o professionisti. A questi ultimi soggetti è ragionevole richiede un grado maggiore di diligenza nella gestione della casella di posta elettronica certificata, ad esempio nella consultazione quotidiana e nel mantenimento di spazio disponibile in memoria per la corretta ricezione dei messaggi.

Pertanto, a parere di chi scrive, considerate le peculiarità del caso, la pronuncia in esame ha rispettato le fondamentali esigenze di garanzia di difesa dell'associazione dichiarando la nullità della notifica via pec in assenza dell'iscrizione dell'indirizzo in un pubblico registro.

In conclusione, occorre tuttavia una precisazione: le considerazioni del presente articolo valgono per le notifiche nei processi della giustizia ordinaria e non per quelle della giustizia sportiva.

In quest'ultimo ambito la comunicazione via PEC è l'ordinario strumento di ricezione, deposito e invio degli atti del procedimento, come previsto dai regolamenti di giustizia federali. In tali casi, associazioni e società affiliate hanno aderito al contratto associativo con la federazione e devono rispettare le norme della giustizia sportiva interna, alle quali si sono volontariamente assoggettate.

L'ordinamento sportivo è autonomo, e tale deve sempre essere considerato per le sue peculiari necessità.

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*A cura dell' Avv. Pier Antonio Rossetti - SLR Studio Legale Rossetti - Milano; coordinatore per la Lombardia di AIAS Associazione Italiana Avvocati dello Sport

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