Famiglia

Dal Tribunale di Milano le linee guida per perizie nell’interesse dei minori

Al professionista il ruolo di valutare la situazione, non di tentare la conciliazione

di Giorgio Vaccaro

Un documento in 20 punti per elaborare buone prassi che permettano ai consulenti tecnici di «rispondere adeguatamente al quesito del giudice», «rispettare il contraddittorio» e «redigere un documento intellegibile» per «porre al centro il miglior interesse del minore». Il tutto «nel rispetto dell’autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti» e dell’«autonomia valutativa del giudice». Sono questi gli obiettivi delle nuove linee guida per la Ctu nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale delle coppie non sposate, fissate dal Tribunale di Milano nel documento del 6 ottobre scorso, elaborato con i contributi degli ordini locali di avvocati, psicologi e medici e dell’Osservatorio sulla giustizia civile.

Il documento affronta gli aspetti più rilevanti dell’attività del consulente, che richiede una particolare competenza. Viene così chiesto ai Ctu di depositare i curriculum vitae e dichiarare le “incompatibilità” per difetto di terzietà rispetto alle parti del processo (ma la partecipazione a congressi e le collaborazioni professionali non costituiscano gravi ragioni per la ricusazione).

Si evidenzia che è compito del Ctu, insieme ai consulenti di parte, calendarizzare le fasi e i tempi dello svolgimento dell’incarico. Ma soprattutto si chiarisce che la funzione della Ctu è «valutativa» della responsabilità genitoriale e non «trasformativa/conciliativa» delle parti.

Le linee guida individuano poi un format della domanda del giudice, che dovrà chiedere di individuare le competenze genitoriali degli ex, in particolare le funzioni di cura, protezione ed educazione e la «capacità di garantire l’accesso all’altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli». Ancora il Ctu dovrà indicare, «analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l’adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso».

Viene poi prevista, per preservare un setting adeguato per adulti e minori, la rinuncia dei legali, di cui si deve dare atto a verbale, a partecipare alle operazioni di consulenza.

I documenti per il Ctu sono quelli del fascicolo processuale, ma durante le operazioni possono essere acquisiti altri documenti, se ne emerge «l’indispensabilità all’accertamento di una situazione di comune interesse».

Quanto ai test (proiettivi o psicometrici), possono essere utilizzati e affidati a un terzo, ma si precisa che nella valutazione genitoriale è centrale l’esame clinico dei genitori e dei minori, rispetto al quale i test vengono definiti «complementari».

Per garantire il contraddittorio ogni interazione tra l’esperto e il minore o le parti dovrà essere preferibilmente videoregistrata e il materiale dovrà essere allegato alla Ctu.

Un punto importante è dedicato alla violenza domestica. Se un genitore è stato raggiunto da misura cautelare o condannato in primo grado, o sia intervenuto un ordine di protezione, il Ctu deve tenere conto della volontà dei figli e del genitore vittima di non incontrare il maltrattante. Se invece mancano i provvedimenti indicati, se un genitore o i figli esprimono paura o rifiuto a incontrare l’altro, il Ctu deve chiedere al giudice come svolgere le operazioni. La violenza accertata sarà un elemento chiave nella valutazione del Ctu sulle competenze genitoriali.

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