Civile

Ricorsi cumulativi, come calcolare il valore del CUT

In presenza di impugnazione di un atto che riguarda più iscrizioni a ruolo il contributo unificato tributario, sin dalla sua introduzione, deve essere determinato calcolando la somma dei singoli contributi dovuti per ciascun ruolo e non sommando tutte le iscrizioni a ruolo

di Laura Ambrosi



In presenza di impugnazione di un atto che riguarda più iscrizioni a ruolo il contributo unificato tributario, sin dalla sua introduzione, deve essere determinato calcolando la somma dei singoli contributi dovuti per ciascun ruolo e non sommando tutte le iscrizioni a ruolo. Inoltre, in assenza di indicazione del valore della lite in calce al ricorso si deve propendere per la soluzione più onerosa per il contribuente ai fini della determinazione del contributo stesso. A fornire questi principi è la Cassazione con la sentenza 20557/2022.

Un contribuente impugnava un invito al pagamento, formulato dalla segreteria della Commissione tributaria, di versamento di maggiore contributo unificato tributario.
In buona sostanza, a fronte di un ricorso contro 25 iscrizioni a ruolo il contribuente aveva quantificato il contributo sommando tutti valori delle iscrizioni e quindi liquidando il dovuto sulla base della somma di tutti i valori. Secondo l'ufficio di segreteria, invece, occorreva determinare il contributo per ciascuna iscrizione a ruolo impugnata e poi sommare tutti i contributi così determinati, a prescindere dal fatto che il ricorso fosse cumulativo.

Sia la Ctp, sia la Ctr condividevano la tesi del contribuente e quindi ritenevano che il contributo unificato dovesse essere quantificato avendo a riferimento quale valore della causa la somma di tutti gli atti impugnati cumulativamente.
In particolare, secondo la Ctr, trovavano applicazione al processo tributario in via analogica le regole del processo civile (articoli 10 e 104 del Codice di procedura civile) con riferimento allo scaglione del valore complessivo delle domande formulate con il ricorso cumulativo

Di contrario avviso la Suprema Corte secondo cui la normativa sul contributo nel processo civile non può trovare applicazione analogica nel processo tributario.
Come chiarito successivamente dal legislatore, ma con disposizione secondo la sentenza di tipo interpretativo e quindi con valore retroattivo, le modalità di calcolo del contributo in presenza di un ricorso cumulativo devono considerare tutti i contributi singolarmente riferiti a ciascuno atto (nella specie ruolo) impugnato.
Del resto, chiarisce la decisione, la possibilità di presentare un unico ricorso risponde ad esigenze di economia processuale senza poter comportare, oltre ad un risparmio di tempo, anche un risparmio economico per il ricorrente.

La sentenza inoltre ha precisato che nel ricorso tributario il valore della lite deve essere reso dal ricorrente nelle conclusioni, non potendosi desumere "aliunde".
Ciò per consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo per fini esclusivamente fiscali. Ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale in base alla quale si ascrive la causa – ai fini del contributo - allo scaglione di valore più elevato.
In tale contesto quindi, in assenza di indicazione del valore della lite, si deve propendere per la soluzione più rigorosa ossia quella più onerosa per il contribuente dal momento che la giustizia è una risorsa limitata e al servizio dell'intera collettività, che dispone di un diritto a una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi.

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