Società

Il revirement dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale transitorio dei dividendi societari

Il revirement si lascia sicuramente apprezzare per l'elasticità costruttiva ma non rimane indenne da censure in ordine a due criticità: "clausola di chiudura" e "tempismo"del chiarimento

di Giorgio Iacobone, Leonardo Reggio e Bruno Ruscio*

L'Agenzia delle Entrate inverte la rotta sull'interpretazione dei requisiti di accesso al regime impositivo transitorio, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, con riguardo alle distribuzioni di riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017 ed oggetto di delibera di distribuzione tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 in favore di soci persone fisiche "non imprenditori".

Tale disciplina prevista al fine di mitigare gli effetti della riforma della tassazione sui soci degli utili maturati fino all'anno 2017, era stata oggetto, con riguardo all'individuazione dei requisiti, di un'interpretazione particolarmente restrittiva, alla luce della quale il regime previgente avrebbe potuto trovare applicazione ai soli utili che fossero stati oggetto non soltanto di relativa delibera di distribuzione, come esclusivamente richiesto dalla "lettera" della relativa disposizione normativa, ma che fossero anche stati effettivamente erogati ai soci entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022 (cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 454/2022 ).

Nel nostro precedente contributo (si veda "Distribuzione dividendi societari da deliberare e pagare entro il 31 dicembre 2022" dell'11 ottobre 2022 ), avevamo avuto modo di denunciare, associandoci e facendo anche nostre le critiche già mosse da altri operatori di settore, come una tale interpretazione violasse – in maniera chiara ed evidente – la "lettera" del dettato normativo, il quale individua come unico requisito di accesso l'adozione di una delibera di distribuzione da parte dell'organo societario competente.

Con il principio di Diritto n. 3/2022 , in rettifica della propria precedente posizione, l'Agenzia delle Entrate si è aperta ad un'interpretazione letterale della disciplina normativa sul regime transitorio, condividendo la necessità che alla data del 31 dicembre 2022 sia stata validamente assunta la sola delibera di distribuzione dall'assemblea dei soci, a nulla rilevando l'effettiva erogazione entro il medesimo termine.

Il revirement si lascia sicuramente apprezzare per l'elasticità costruttiva mostrata dall'Agenzia delle Entrate, ma non rimane indenne da censure alla luce di due ordini di ragioni.

Il primo sulla "clausola di chiusura" del documento con cui la stessa amministrazione finanziaria – in maniera velatamente indeterminata – si riserva il diritto di sindacare l'eventuale dilatazione dei tempi di effettiva erogazione dei dividendi che, suo dire, darebbero luogo "a un'impropria estensione del regime transitorio". A tal riguardo, non può non osservarsi come l'Agenzia abbia ancora mancato di far chiarezza e prendere una decisa e, ci sia consentito, ragionevole posizione sui presunti termini temporali che una società dovrebbe rispettare per procedere all'effettiva erogazione.

La seconda nota è il "tempismo" del chiarimento, ancora una volta pervenuto a pochi giorni dalla scadenza, che costringerà le società a rapide valutazioni dell'ultimo minuto, ripensando le pianificate originarie strategie e con buona pace dei soggetti interessati che – in ottica prudenza – erano accorsi ad erogare i dividendi ai soci anzitempo.

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*A cura di Giorgio Iacobone, Leonardo Reggio, Partners e Avv. Bruno Ruscio, Studio CBA

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