Civile

L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'omologa in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria: i requisiti

Nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha ritenuto di omologare l'accordo di composizione della crisi proposto per "consentire al debitore, che non abbia causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, una seconda chance"

di Monica Peta*

L'art. 12 co. 3-quater della L. 3/2012 consente al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Lo (ri)afferma il Tribunale di Napoli, il 21/06/2021.

La ratio legis della norma si rinviene nell'esigenza di assicurare una tutela del debitore contro le ingiustificate resistenze dell'Erario, che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente, in quanto in grado di garantire il miglior soddisfacimento di pubblici interessi.

Al riguardo, la norma prevede espressamente due requisiti (Cfr. art. 12, comma 3-quater, L. n. 3/2012 -comma inserito dall'art. 4-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176-):
a. la decisività dell'adesione dell'Erario ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa;
b. la maggiore convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

La fattispecie del decreto in commento, afferisce ad un'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui tra le cause dell'indebitamento, rappresentate dal ricorrente e dall'OCC, si ravvisano le difficoltà finanziarie incontrate dall'istante. (In particolare, l'istante esercente l'attività di salumiere, a seguito dell'avvento e dell'affermarsi dei grandi supermercati e della conseguente flessione del fatturato, ha accumulato un'ingente esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che non è riuscito a fronteggiare con il reddito mensile di lavoratore dipendente, al netto di quanto necessario per il fabbisogno familiare).

L'accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo per € 87.243, 62:
- la destinazione al soddisfacimento dei creditori del reddito mensile prodotto dall'istante, detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, per l'ammontare netto di € 313,79;
- il soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili;
- il soddisfacimento al 46% dei crediti privilegiati e al 5% dei crediti chirografari;
- la completa esecuzione del piano proposto nel termine di 120 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

L'OCC nella relazione definitiva ha dato atto:
- del mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori richiesta dall'art. 11, comma 2,1. n. 3/12 in ragione del voto espressamente contrario manifestato dall'Agenzia delle Entrate che rappresenta l'86,35% degli aventi diritto al voto;
- ha proceduto a formulare dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, garantendo la proposta il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura pari a quella realizzabile in sede liquidatoria (mediante pignoramento di un quinto dello stipendio), nonché una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari che, invece, nulla riceverebbero nell'alternativo scenario della liquidazione del patrimonio (non essendoci beni immobili e/o altri beni mobili di rilievo da liquidare).

L'Amministrazione finanziaria, il cui voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 13 L. n. 3/2012 (vantando un credito di € 79.298,75) ha espresso voto contrario alla proposta di accordo senza motivare le ragioni del dissenso.

L'OCC, invece ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, mettendo in luce l'offerta del debitore di corrispondere all'Agenzia delle Entrate un importo pari alle somme che la stessa ricaverebbe nello scenario liquidatorio attraverso il pignoramento dello stipendio (ai sensi dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. non superiore ad un quinto dello stesso).

Tra l'altro, l'accordo sostenibile e fattibile in quanto rappresentante fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, si fondava su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria

Il Tribunale ha ritenuto di omologare l'accordo di composizione della crisi proposto (avendo lo stesso offerto all'amministrazione finanziaria le medesime somme che la stessa riceverebbe nell'alternativa liquidatoria), ritenendo rilevante la valorizzazione della ratio ispiratrice dell'intera disciplina della crisi da sovraindebitamento: " consentire al debitore, che non abbia causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, una seconda chance ".

A bene vedere, nel decreto in commento si evince il generalizzato potere sostitutivo del Tribunale rispetto al comportamento del creditore "amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente che risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento (Cfr. Trib. di La Spezia, 14 gennaio 2021; Trib. Di Forlì, 15 marzo 2021; Trib. La Spezia, 14/01/21).

Con riferimento all'omologa di cui sopra, il Tribunale ha convertito il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate ritenendo la novella "applicazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica Amministrazione", imponendosi all'amministrazione finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale.

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*A cura di Monica Peta, Dottore Commercialista - Revisore Legale, PhD in Scienze Aziendali, Componente del Comitato Scientifico Nazionale Fondazione School University

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