Amministrativo

I corrieri rientrano nel servizio postale al fianco di quello universale e sono soggetti alle prescrizioni di Agcom

I servizi di interesse economico generale giustificano i limiti alla pura concorrenza e l'imposizione di garantire l'utente più debole

di Paola Rossi

L'iniziativa imprenditoriale può esplicarsi anche nell'ambito di un servizio pubblico e tale caratteristica deetermina il legittimo contemperamento tra la libera concorrenza e le esigenze di rilevanza pubblica di colmare le asimmetrie informative, la disparità di potere contrattuale e gli squilibri sociali e territoriali. Il Consiglio di Stato nel respingere con la sentenza n. 5893/2022 i ricorsi di alcuni corrieri italiani contro le prescrizioni dell'Auotrità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione della carta servizi a tutela dei consumatori più deboli arriva ad affermare che: "non si può immaginare il sistema economico dei servizi senza il motore dell'iniziativa privata ma neanche senza il timone di comando dello Stato e della pubblica amministrazione".

Il servizio postale
Per Palazzo Spada un'impresa deve essere qualificata come "fornitore di un servizio postale", quando svolge almeno uno dei servizi (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) riguardanti un invio postale. A meno che l'attività non risulti essere limitata unicamente al servizio di trasporto.
Per cui sono fornitori di servizi postali le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che non si limitino al trasporto degli invii postali.
La compresenza di un servizo pubblico universale con quello di corriere espresso non incide sulla natura di servizio postale per entrambi. Anche se il primo è gravato di incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cittadini o degli utenti come la funzione di garantire livelli da "servizio universale" in misura quantitativa e qualitativa dell'offerta.

Il servizio pubblico e l'impresa privata
Il sistema dei servizi si presenta come ambito dominato (quantitativamente) dall'iniziativa privata ma con una stretta interessenza con il pubblico, con una inestricabile commistione delle spinte imprenditoriali verso innovazione e competitività (da una parte) e delle esigenze pubbliche volte a colmare le asimmetrie informative, la disparità di potere contrattuale e gli squilibri sociali e territoriali. C'è però distinzione tra funzione pubblica e servizi su cui tanto l'articolo 14 del Tfue quanto l'articolo 41 della Costituzione indicano la commistione tra i diversi risvolti pubblici e privati.

Ai servizi di interesse economico generale, si assegna il compito di promozione, coesione sociale e territoriale. Per cui - afferma il Tfue all'articolo 106 - è prevista la possibilità di sottrarre alle regole della concorrenza alcuni "servizi" (alla persona e alla collettività) che debbono essere (in tutto o in parte) esclusi dalle logiche del mercato o che possono essere variamente conformati, per la prevalenza della missione di interesse sociale in essi insita.

Quindi è pienamente legittimo che vi sia un'autorità amministrativa chiamata a garantire le condizioni di equità sociale nell'ambito di servizi di interesse economico generale. Quale l'Agcom in Italia. La vicenda era nata contro le prescrizioni imposte ai corrieri espressi privati di adottare alcunee forme di tutela degli uteenti, in particolare quelli non professionali, in materia ad esempio di chiare regole per i reclami, predisposizione di moduli chiari riferibili a segnalazioni di disservizi e la predisposizione di un vero canale telefonico in alternativa a quello eslcusivamente on line.

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