Comunitario e Internazionale

Avvocato generale a Cgue: il prestatore di servizi non può essere discriminato per l'orientamento sessuale

La tutela Ue garantisce pari opportunità anche sulla "scelta" di chi stipula il contratto individuale col lavoratore autonomo

di Paola Rossi

È illegittima la decisione di non rinnovare il contratto a un lavoratore autonomo discriminato perché omosessuale. La libertà di scelta di parte contraente non può giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Questa l'interpretazione suggerita dall'Avvocato generale della Cgue ai giudici unionali: la direttiva quadro per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si applica anche a tutela dei lavoratori autonomi e specificatamente sulle condizioni di accesso al lavoro: infatti, secondo le conclusioni depositate dall' Avvocato generale, in merito alla causa polacca C-356/21, l'orientamento sessuale non può costituire motivo per rifiutare di stipulare un contratto con un lavoratore autonomo.

La vicenda
Un lavoratore autonomo prestava da sette anni servizi di editing per un'emittente televisiva pubblica polacca sulla base della successione di contratti di breve durata. Ma la tv pubblica, una volta conosciuto tramite pubblicazioni sul web l'orientamento sessuale del lavoratore autonomo dichiaratosi gay lo informava dello scioglimento del contratto e dell'intenzione di non procedere alla stipula di uno nuovo. Il lavoratore oggetto della discriminazione aveva quindi adito il giudice nazionale con un'azione per il risarcimento dei danni.

Il rinvio pregiudiziale
Il giudice polacco ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se la direttiva quadro per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fosse applicabile in tal caso rendendo di fatto illegittima la norma polacca che consente di fatto di rifiutare la stipulazione di un contratto con un lavoratore autonomo in ragione del suo orientamento sessuale.

Per l'Avvocato generale la direttiva è applicabile al caso sub iudice poiché la libertà di scegliere una parte contraente non può essere utilmente invocata per giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Sono pienamente applicabili le tutele sulle regole di accesso al lavoro dipendente anche a quello autonomo. L'avvocato generale ricorda che la direttiva mira a consentire ai cittadini di esprimere le loro potenzialità e di guadagnarsi da vivere offrendo il proprio lavoro: rilevante è che il cittadino svolga un lavoro personale, indipendentemente dalla forma giuridica in cui tale lavoro è svolto.E, quindi in conclusione, afferma l'Avvocato generale che la fornitura di beni e servizi non va esclusa dalla nozione di «lavoro autonomo» qualora il prestatore di servizi offra il suo lavoro personale al fine di guadagnarsi da vivere.
Il rifiuto di stipulare un contratto individuale di servizi con un lavoratore autonomo in ragione del suo orientamento sessuale rientra nell'espressione della direttiva «condizioni di accesso al lavoro autonomo» ed è apppicabile la disposizione sulla cessazione del rapporto contrattuale in ragione dell'orientamento sessuale del lavoratore.

Libertà di scelta
L'Avvocato generale sottolinea che la libertà di scegliere una parte contraente può essere legittimamente limitata al fine di tutelare altri importanti valori di una società democratica, quale la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La direttiva tutela specificamente tale valore, senza incidere sul contenuto essenziale della libertà di scegliere la parte contraente. Gli operatori economici conservano la libertà di scegliere la persona più adatta per un determinato lavoro sulla base di motivi che sono pertinenti ai fini del lavoro in questione. L'uguaglianza a cui aspira la direttiva può essere realizzata soltanto nel caso in cui nessuno di coloro che necessitano e ricercano il lavoro altrui prenda in considerazione le caratteristiche vietate dalla direttiva

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