Penale

Falso ideologico in atto pubblico per la dichiarazione sostitutiva mendace presentata all'ordine professionale

Sussistono i due elementi del reato: la natura pubblica dell'ente e dell'autocertificazione attestante le "vere" qualità del dichiarante

di Paola Rossi

L'aspirante tirocinante commercialista che non indichi nella dichiarazione sostitutiva di aver riportato condanne con pene ostative all'iscrizione nell'apposito registro dell'Ordine dei commercialisti commette il reato di falso in atto pubblico a opera di privato.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 377/2023 ha respinto i motivi di ricorso della difesa che escludevano la natura di atto pubblico delle dichiarazioni sostitutive di atti notori o di certificati richieste in base al Dpr 445/2000. La Cassazione boccia inoltre l'affermazione della difesa secondo cui la consegna dell'autocertificazione al registro dei praticanti dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili non equivale ad attestare il falso al pubblico ufficiale. In sintesi, secondo la difesa il reato previsto dall'articolo 483 del Codice penale non può essere integrato dalla violazione degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) difettando la natura pubblica sia dell'atto sia dell'ente ricevente. Non sarebbe quindi integrabile in radice la fattispecie penale dalla presentazione di mendace dichiarazione su requisiti personali non trasfusa in atto pubblico.

La smentita della Cassazione si fonda su diversi precedenti da cui emerge a contrario la natura pubblica delle dichiarazioni sostitutive che "attestano il vero", come espressamente affermato dallo stesso Dpr 445. Stessa conclusione fa la Cassazione sulla natura di pubblico ufficiale dell'ente professionale rifacendosi a uno specifico precedente relativo all'iscrizione nel registro dei geometri dove era stata affermata l'equiparazione degli ordini professionali e dei consigli nazionali agli enti pubblici non economici.

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