Responsabilità

Rc auto, guida in stato di ebbrezza: per la rivalsa dell'assicurazione basta il verbale

Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 9418 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell'assicurazione nei confronti del titolare della polizza finito contro un palo della luce

di Francesco Machina Grifeo

È sufficiente il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza per la rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato, dopo il pagamento dei danni. Non è neppure necessario attendere l'esito dell'eventuale giudizio penale in corso o della opposizione alla sanziona amministrativa. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9418 depositata oggi, accogliendo il ricorso di Vittoria Assicurazioni nei confronti del titolare della polizza che era finito contro un palo della luce danneggiandolo. L'istituto assicurativo dopo aver pagato il danno aveva agito per la rivalsa ma il giudice di pace aveva poi sospeso il procedimento in attesa della definizione degli altri giudizi in corso.

Proposto ricorso, la compagnia ha sostenuto che la clausola di rivalsa prevede il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato "semplicemente sulla base del verbale si accertamento del tasso alcolico, meglio del superamento del tasso alcolico rispetto alla soglia di 1,5 gr/l". E ciò a "prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti, con la conseguenza dunque che non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia".

Per la VI Sezione civile il ragionamento è corretto, "a prescindere - aggiunge la sentenza - da ogni considerazione relativa alla autonomia, ormai nota, tra giudizio penale e giudizio civile, e dunque a prescindere dalla regola per cui non è più necessaria la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale".

Ad ogni modo, prosegue la decisione, la clausola contrattuale prevede espressamente che "l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 186 del codice della strada". "Se ne deduce che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza". Con la conseguenza che il giudizio sull' accertamento della fondatezza della contestazione "non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa".

"Altra questione - conclude in modo sibillino la Suprema corte - essendo quella naturalmente della validità di una tale clausola".

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