Civile

Il Testo unico bancario non è retroattivo sugli interessi ultralegali praticati prima dell'entrata in vigore

Successivamente l'articolo 117, comma 7, del Tub ha determinato il tasso sostitutivo

di Giampaolo Piagnerelli

«La disposizione di cui all'articolo 117, comma 7, del Tub, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma». Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 34600/22.

L'entrata in vigore del Tub. A tal proposito i Supremi giudici hanno precisato che prima dell'entrata in vigore del Tub (Dlgs 385/1993) i contratti bancari potevano essere redatti privi della forma scritta senza che questa mancanza determinasse la nullità del negozio. Anche il saggio di interesse praticato al cliente poteva essere determinato con rinvio agli usi. A decorrere, invece, dall'entrata in vigore del Tub sono considerate nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
I Supremi giudici hanno chiarito che "secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'articolo 4 della legge n. 154/1992 (poi trasfuso nell'articolo 117 del Tub) non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore".

La Cassazione quindi accoglie il ricorso presentato da un istituto di credito contro un cliente che aveva eccepito la retroattività del Tub sul saggio di interesse relativo ai suoi depositi.

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