Rassegne di Giurisprudenza

Cessazione dell'attività d'impresa: l'accordo sindacale per la ricollocazione del personale configura un contratto a favore di terzi

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Accordo collettivo stipulato tra due imprenditori con le organizzazioni sindacali - Cessazione dell'attività di una delle due imprese - Ricollocazione del personale - Impegno della subentrante ad assumere dei dipendenti - Contratto a favore di terzi - Configurabilità - Diritto da opporre alla impresa promittente - Sussistenza.
L'accordo collettivo stipulato tra due imprenditori con le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21450

Contratto collettivo - Accordi stipulati da due imprenditori con le organizzazione sindacali nazionali di categoria - Natura unitaria dell'intesa - Condizioni - Contratto a favore di terzi - Configurabilità – Conseguenze.
Gli accordi collettivi, di natura obbligatoria, stipulati da due imprenditori con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria - relativi, quanto all'accordo concluso dal primo imprenditore, alla cessazione dell'attività di uno stabilimento a lui appartenente e alla conseguente messa in cassa integrazione del lavoratori ivi impiegati, e, quanto a quello stipulato dal secondo imprenditore, alla futura riassunzione di una parte dei medesimi lavoratori - pur formalmente autonomi costituiscono un'unica sostanziale intesa ove ciò risulti dalla contestualità della stipula dei due accordi presso la medesima sede istituzionale (il Ministero del Lavoro), dall'identità delle sigle sindacali stipulanti, dall'unicità della problematica affrontata, dalla coincidenza dell'obbiettivo perseguito di ricollocazione del personale per attutire l'impatto occupazionale conseguente alla cessazione dell'attività, nonché dal rinvio operato dal secondo accordo al primo in ordine alle modalità e ai tempi di assunzione di una percentuale dei dipendenti messi in mobilità, configurandosi quale contratto a favore di terzi da cui derivano specifici diritti dei lavoratori interessati nei confronti dell'imprenditore promittente. Ne consegue che, ove sia stata comunicata a un lavoratore la sua inclusione nella rosa del personale da assumere, ha pieno valore la dichiarazione del medesimo, effettuata in occasione del verbale di conciliazione redatto al termine del pregresso rapporto, di voler profittare della stipulazione a suo favore, senza che assuma rilievo l'esistenza di un successivo accordo collettivo risolutorio, tanto più nel caso in cui la revoca sia stata concordata da un sindacato diverso da quello stipulante (nella specie, provinciale invece che nazionale).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 giugno 2009, n. 15073

Contratto collettivo - Sfera di efficacia - Accordo tra l'imprenditore e l'organizzazione sindacale - Assunzione ex dipendenti in aziende subentranti.
L`accordo collettivo, di natura obbligatoria, stipulato tra un imprenditore e un`organizzazione sindacale dei lavoratori, con cui il primo assume nei confronti della seconda impegni relativi alla assunzione di ex dipendenti di società appaltatrici di lavori per conto del medesimo imprenditore presso altre aziende subentranti nei contratti di appalto, può configurare un contratto a favore di terzi da cui derivano specifici diritti dei lavoratori interessati nei confronti dell`imprenditore stipulante; a tal fine occorre peraltro che in base all`accordo siano individuabili come beneficiari dei soggetti rimasti estranei alla stipulazione, che risultino contestualmente determinati o almeno determinabili.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 ottobre 1991, n. 10560