Rassegne di Giurisprudenza

Espropriazione per pubblica utilità, l'insolvenza del concessionario obbliga la Pa al pagamento dell'indennizzo

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Espropriazione per pubblica utilità - Opera pubblica - Concessionario - Fallimento – Indennizzo - Insolvenza - Autonomo obbligo di garanzia della p.a. concedente - Legittimazione passiva della PA - Sussistenza
Conseguenza del fallimento dell'impresa concessionaria è la riassunzione in capo all'amministrazione concedente (titolare dei poteri e doveri già delegati) - che dell'opera pubblica è la diretta beneficiaria - delle obbligazioni rimaste inadempiute, tra le quali il pagamento delle indennità a favore degli espropriati ex articolo 42 Cost., comma 3, sia la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 4 marzo 2022, n. 7260

Espropriazione per pubblico interesse o utilità - Danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Concessionario - Obbligo indennitario - Insolvenza - Autonomo obbligo di garanzia della p.a. concedente - Sussistenza - Fondamento.
Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 21 novembre 2019, n. 30442

Espropriazione per pubblico interesse o utilità - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica - Utilità programma straordinario di urbanizzazione ai sensi della L.n. 219 del 1981 - Concessione traslativa - Responsabilità esclusiva del concessionario - Limiti - Fattispecie.
In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, l'esclusiva responsabilità del concessionario per gli interventi di ricostruzione - la cui fonte si rinviene nella larga formulazione contenuta nell'art. 81 l. n. 219 del 1981 che disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa - è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli che aveva condannato al pagamento dell'indennità di esproprio il concessionario per gli interventi di costruzione programmati, nonostante che nel 2009 fosse stata chiusa la convenzione e l'ablazione del diritto di proprietà, con l'espropriazione, fosse stata effettuata dal Comune di Napoli con decreto del 2010).
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 28 giugno 2018, n. 17190