Penale

Blogger, concorso in diffamazione per il commento lesivo non rimosso

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 45680 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Concorso in diffamazione per il blogger che resosi conto di un commento offensivo non lo rimuova tempestivamente. Una simile condotta infatti vale come "condivisione" del contenuto diffamatorio e ne consente l'ulteriore diffusione. La Corte di cassazione, sentenza 45680 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Messina a seguito dell'accusa, comparsa sul suo sito, di "vicinanza alla mafia" di una società e dei suoi esponenti, a cui il blogger aveva aggiunto anche una sua annotazione a essa "adesiva".

La V Sezione penale chiarisce i limiti della responsabilità penale del blogger tracciandone le differenze rispetto alle testate giornalistiche. In assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, si legge nella decisione, non potendosi applicare ai gestori di siti Internet blog et similia una responsabilità ex articolo 57 codice penale, trattandosi di figure non comparabili a quelle dei direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto "deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato", oppure per "attribuzione diretta" qualora l'autore dello scritto sia il medesimo gestore.

Nel caso specifico dunque, una volta esclusa la posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l'evento da parte dell'amministratore, "si è delineata la possibilità di attribuire la diffamazione a titolo di concorso". E il concorso è stato individuato "nella consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione, con ulteriore replica dell'offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul blog dello scritto diffamante". In conclusione, la Suprema corte ha ritenuto che la "mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisca adesione volontaria ad esse, con l'effetto, a questo punto voluto, di consentire un'ulteriore divulgazione"

Correttamente dunque la Corte territoriale, conclude la Cassazione, ha ricostruito la responsabilità dell'imputato non in termini di omessa vigilanza e controllo, avendo escluso che ricoprisse una posizione di garanzia, ma a titolo concorsuale secondo i princìpi generali, in quanto, "avendo pacificamente conosciuto il contenuto antigiuridico del messaggio pubblicato non aveva provveduto alla sua rimozione, né aveva informato l'autorità competente dall'oscuramento".

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