Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 24 ed il 28 ottobre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali e responsabilità aggravata; (i) deposito ricorso in via telematica ed utilizzo registro diverso da quello degli affari contenziosi; (iii) liquidazione compensi maturati per la difesa nel processo penale e questioni di rito; (iv) declaratoria di incompetenza, natura decisoria e riflessi sulle spese di lite; (v) ricorso per cassazione, mancanza di procura speciale e riflessi sulle spese di lite; (vi) espropriazione presso terzi e pignorabilità del credito al pagamento del prezzo vantato dal promittente venditore; (vii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e vizio di "extrapetizione"; (viii) regolamento di competenza e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALICassazione n. 31310/2022
L'ordinanza, resa in tema di responsabilità processuale aggravata, riafferma che anche il sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, c.p.c. quando attraverso esse si realizza un abuso della "potestas agendi".

IMPUGNAZIONICassazione n. 31371/2022
La pronuncia rinsalda il principio secondo cui il deposito del ricorso in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia.

DIFENSORICassazione n. 31391/2022
L'ordinanza riafferma che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all' articolo 28 della legge n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

COMPETENZA Cassazione n. 31446/2022
La decisione riafferma che l'ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere tanto sulle spese del processo che chiude davanti a sé quanto sull'istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 31671/2022
La pronuncia ribadisce la condanna alle spese di lite in favore del controricorrente nel caso in cui in sede di legittimità il difensore del ricorrente abbia proposto il ricorso privo della procura speciale.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 31844/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 31913/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione riafferma che non sussiste il vizio di "extrapetizione" se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta.

COMPETENZA Cassazione n. 31931/2022
L'ordinanza rimarca che non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata – Accertamento – Insindacabilità in sede di legittimità – Azione giudiziaria fondata su tesi giuridiche manifestamente erronee – Condotta colposa – Abuso della "potestas agendi" – Configurabilità. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, fermo il principio secondo cui lo stabilire se una determinata condotta processuale sia o meno temeraria ex articolo 96 cod. proc. civ. costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, per affermare o negare la colpa grave evocata dalla richiamata disposizione non rileva che l'impugnazione ritenuta temeraria sia stata proposta per ragioni di fatto piuttosto che di diritto, né rileva la circostanza che il giudice di primo grado e quello d'appello abbiano rigettato la domanda in base a motivazioni non del tutto coincidenti. Infatti, anche sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, cod. proc. civ. quando attraverso esse si realizza un abuso della "potestas agendi" (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale in cui il ricorrente era risultato soccombente in entrambi i gradi di merito, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice d'appello che, nel rigettare il gravame condannando l'appellante ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., aveva ritenuto sussistente la colpa grave avendo quest'ultimo sostenuto una tesi "totalmente illogica", consistente nel pretendere che se taluno, eseguendo una manovra di retromarcia, urti un veicolo in sosta, la responsabilità vada ascritta al proprietario del predetto veicolo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7222; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4430; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26545; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2016, n. 19298).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31310 – Presidente Scrima – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Impugnazioni – Deposito del ricorso in via telematica – Utilizzo di un registro telematico diverso da quello degli affari contenziosi – Nullità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 153 155 e 327; Dl, n. 179/2012, articolo 16-bis)
Il deposito del ricorso in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza di primo grado: nella circostanza, infatti, il ricorso era stato tempestivamente notificato nel termine semestrale, ai sensi dell'articolo 327 cod. proc. civ., con iscrizione telematica recante l'erronea indicazione di registro "contenzioso", anziché di registro "lavoro", trattandosi di materia di lavoro – con generazione delle prime tre Pec, ricevute dall'appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione – comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria, integrante una mera irregolarità rimediabile dallo stesso) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 maggio 2022, n. 15243).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31371 – Presidente e relatore Patti

Procedimento civile – Difensori – Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale – Controversia relativa – Procedimento ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze in relazione al rito. (Cpc, articoli 702-bis e 702-ter; Legge, n. 794/1942; Dlgs, n. 150/2011, articolo 14)
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'artcolo 14 del Dlgs n.150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis cod. proc. civ. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi del citato articolo 14 (Nel caso di specie, accogliendo l'istanza di regolamento di competenza, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito che aveva declinato la propria competenza in favore della corte d'appello, quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, anziché disporre il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio in composizione monocratica, secondo le regole del rito sommario codicistico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6817).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31391 – Presidente Orilia – Relatore Varrone

Procedimento civile – Competenza – Declaratoria di incompetenza – Natura decisoria – Obbligo del giudice di provvedere sulle spese di lite e sull'istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata – Sussistenza. (Cpc, articoli 38, 91, 96)
L'ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere tanto sulle spese del processo che chiude davanti a sé quanto sull'istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il tribunale, nel rigettare l'appello avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace, in sede di opposizione a precetto, aveva declinato la propria competenza fissando un termine per la riassunzione, ritenuto legittima da parte di quest'ultimo l'omessa pronuncia sulle spese e la mancata delibazione della domanda svolta a titolo di responsabilità processuale aggravata "… non essendo arrivato a valutare il merito della controversia…" atteso che le richieste dell'odierno ricorrente "…presupponevano entrambe il concetto di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno dell'azione…").(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1848; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32003; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 giugno 2019, n. 17187; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3122; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 novembre 2015, n. 23727).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31446 – Presidente Scrima – relatore Varrone

Procedimento civile – Spese processuali – Ricorso per cassazione – Mancanza di procura speciale – Inammissibilità – Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore privo di procura – Ammissibilità. (Dpr, n. 115/2002, articolo 13; Cpc, articoli 83, 91 e 365)
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione, cosicché, nel caso in cui non sussistano ragioni di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Nel caso di specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza con la quale la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario per difetto dell'onere di specificità dei motivi ex articolo 366, comma 1, nr. 4, cod. proc. civ., il giudice di legittimità, rilevato che il difensore era privo di procura rilasciata dal soggetto a ciò legittimato, lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore del controricorrente nonché dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 marzo 2021, n. 7125; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32008; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25435; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 giugno 2006, n. 14281).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 ottobre 2022, n. 31671 – Presidente Leone – Relatore Marchese

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Contratto preliminare – Credito al pagamento del prezzo vantato dal promittente venditore – Pignorabilità – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articoli 1351, 1476, 1498 e 2932; Cpc, articoli 543 e 548)
L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex articolo 543 cod. proc. civ. giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex articolo 2932 cod. civ. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25042; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15607; Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 settembre 2009, n. 19501; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 marzo 2004, n. 5235; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 1987, n. 9027; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 giugno 1972, n. 2055; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° luglio 1962, n. 1835).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 ottobre 2022, n. 31844 – Presidente De Stefano – Relatore Saija

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Oggetto – Individuazione – Conseguenze – Revoca del decreto e pronuncia di sentenza di condanna per una somma inferiore a quella ingiunta – Vizio di "extrapetizione" – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 112, 645 e 653)
Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (articolo 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia previdenziale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Inps, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d'appello, nel revocare il decreto ingiuntivo compensando le spese del grado, aveva omesso di condannare controparte per la minor somma riconosciuta come effettivamente dovuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31664; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2017, n. 16859; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 ottobre 2011, n. 20613; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1954).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31913 – Presidente Esposito – Relatore Casciaro

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – Ordinanza relativa – Impugnabilità con il regolamento di competenza – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 42, 44 e 648)
Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'ordinanza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla competenza operando la stessa una mera delibazione al solo fine di decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 giugno 2006, n. 13765; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 giugno 2002, n. 8706; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1974; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 marzo 1998, n. 2862; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 ottobre 1995, n. 10757; Cassazione, sezione civile I, sentenza 9 febbraio 1994, n. 1344).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31931 – Presidente Di Marzio – Relatore Falabella

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©