Penale

È un abuso del diritto la chiusura “ad nutum” del conto del Banco Oro

L’intermediario può chiudere unilateralmente il rapporto, ma solo all’esito di una corretta valutazione (verifica rafforzata) del cliente

di Alessandro Galimberti

La chiusura ad nutum del rapporto di conto corrente, motivata con la generica rischiosità dell’attività del correntista (un “compro oro”), rappresenta un abuso del diritto. L’intermediario può chiudere unilateralmente il rapporto, ma solo all’esito di una corretta valutazione (verifica rafforzata) del cliente. Il Tribunale di Cagliari, respingendo con l’ordinanza del 13 ottobre scorso il reclamo di Poste italiane avverso un provvedimento cautelare in favore del locale Banco dell’Oro, è apripista di una serie di provvedimenti contro l’esclusione ad nutum dal sistema finanziario di alcune categorie professionali, obbligate peraltro dalla legge ad operare esclusivamente su conto corrente.

Secondo i giudici, la scelta di chiudere il conto al compro oro è stata «sorretta da una politica di derisking che, violando il dovere di correttezza e buona fede, ha causato un ingiustificato sacrificio, stante l’obbligatorietà dell’utilizzo del conto corrente per svolgere l'attività di compro oro»; tra l’altro questa è «una tra le tante vicende verificatesi nel territorio nazionale in cui Poste Italiane si era comportata analogamente con altri correntisti appartenenti al medesimo settore». L’istituto finanziario giustifica il recesso ad nutum «unicamente (e, peraltro, piuttosto genericamente) in ragione di un’anomala operatività sugli otto rapporti di conto corrente in essere tra le parti, anomalia che viene ricondotta esclusivamente all’importo dei prelievi di contante e al numero delle operazioni di postagiro», bollando così l’attività del correntista «che è viceversa assolutamente fisiologica». Poste Italiane, scrive il Tribunale, tra l’altro non ha mai rappresentato al cliente delle soluzioni alternative e, tantomeno, «ha suggerito un qualche cambio di rotta per esercitare l’attività “massimizzando il beneficio reciproco derivante dalla collaborazione commerciale”, così che la violazione della correttezza e della buona fede si concretizzata attraverso le modalità impreviste ed arbitrarie con cui il diritto di recesso è stato esercitato».

«L’ordinanza del Tribunale di Cagliari fissa un precedente importante per tutto il settore - dice al Sole 24 Ore Nunzio Ragno, presidente di Antico (associazione nazionale tutela comparto oro) - proprio mentre si stanno definendo in sede parlamentare le modifiche al ddl 1712 in materia di conto corrente. Mi auguro che questa norma, che modifica il codice civile e il codice del consumo sul punto, venga presto approvata perché migliaia di aziende da due anni stanno sopportando un’ingiustificabile discriminazione».

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