Civile

Scuola, in "Gazzetta" la delibera per il trasporto in deroga fino al 10/2

Min Salute: sì al green pass base da e per le isole minori e FFP2 per il trasporto scolastico dedicato

di Francesco Machina Grifeo

L'ordinanza 9 gennaio 2022 del Ministero della Salute – "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in materia di trasporto scolasitico – è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 6 del 10 gennaio 2022.

L'ordinanza, adottata su proposta del Ministero dei Trasporti, dispone per i soli motivi di salute e di studio l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. E che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile, sempre fino al 10 febbraio, agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

La delibera arriva a valle della richiesta formulata dall'Associazione nazionale comuni in merito alle modalità di accesso degli studenti dai dodici anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato. E tenuto conto anche della "specifica situazione geografica delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri, caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento con le altre isole e con il resto del Paese" oltre che della "necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica".

A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, dunque, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 "base" (effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, art. 9, comma 2, lettera c) del Dl 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87).

Inoltre, per il medesimo periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©