Responsabilità

L'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore nei limiti del massimale

A nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro

di Mario Finocchiaro

Nei limiti del massimale assicurativo, l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex articolo 68 Dpr 30 giugno 965, n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex articoli 86 e ss. Dpr citato, a nulla rilevando che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l'infortunio si sia verificato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 38 del 2000. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con la sentenza 11 maggio 2022 n. 14982.

I precedenti
Nello stesso senso, l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex articolo 68 dPR n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex articoli 86 e segg. dPR cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1916 Cc A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta, Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna.
Sempre ricordata in motivazione, Cassazione, ordinanza 30 agosto 2016, n. 17407, in Italgiureweb, 2018, in motivazione, ove il rilievo: il punto di diritto sottoposto dal ricorrente a questa Corte è stabilire se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile d'un fatto illecito, possa liquidare il danno biologico tenendo conto di quanto già pagato alla vittima dall'Inail, ma a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate. La risposta è ovviamente "no", per due ragioni:
-) la prima è il divieto posto dall'ultimo comma dell'articolo 142 cod. ass., che sancisce il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio;
-) la seconda è l'interpretazione dell'articolo 1916 Cc recepita dalla Corte costituzionale, con una sentenza additiva e dunque vincolante, secondo cui "è illegittimo l'art. 1916 Cc, nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".
La questione sollevata dall'Inail è dunque non pertinente nel presente giudizio, nel quale non si discute se l'Inail possa o non possa recuperare dal responsabile quanto pagato alla vittima; ma piuttosto se quest'ultima debba o non debba vedersi decurtare il diritto al risarcimento del danno biologico.
Sempre in argomento si è osservato, altresì, in altra occasione, che l'accoglimento della domanda di surroga proposta dall'Inail nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro; occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile, Cassazione, sentenza 10 settembre 2018, n. 21961, in Danno e responsabilità, 2019, p. 527, con nota di Dalla Riva R., Sì alla surroga dell'Inail per l'indennità di temporanea e per le spese mediche e sanitarie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©