Penale

La confisca obbligatoria dell'opera d'arte illecitamente trasferita all'estero scatta anche per chi non è autore del reato

E non è necessario che vi sia stato accertamento della responsabilità penale di chi lo ha compiuto

di Paola Rossi

Scatta la presunzione di proprietà pubblica sui beni culturali o artistici, che resta invariata anche dopo le novità normative introdotte dal Dlgs n. 42 del 2004. Ed essa viene meno solo se è fornita la prova che il bene culturale sia stato assegnato come premio per il suo ritrovamento oppure sia stato venduto al privato dallo Stato italiano o, infine, sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della legge 364/1909. E trattandosi di eccezioni ne va fornita la prova. Queste le affermazioni della Corte di cassazione penale contenute nella sentenza n. 9101/2023.

La confisca prevista dal Dlgs del 2004 opera primariamente per assicurare il dominio dello Stato su beni illegittimamente esportati all'estero . Mira quindi a ripristinare il legame del bene col territorio statale italiano e in tale ipotesi di confisca non rilevano i principi affermati in materia dalla Cedu, perché dettati a tutela della proprietà privata. Mentre l'articolo 174 del Dlgs che stabilisce la confisca obbligatoria punta a preservare la naturale proprietà pubblica del bene storico, culturale o archeologico. E tal confisca va obbligatoriamente stabilita dal giudice a carico del privato che non è responsabile del trasferimento illecito e non ne sia a conoscenza in base a un legittimo affidamento ingenerato dall'apparente liceità della provenienza del bene. Non scatta la confisca obbligatoria nel caso sia accertata la proprietà di un terzo estraneo al reato.

La confisca in questo caso viene disposta secondo le regole della legge doganale dove presupposto della misura ablativa non è l'accertamento della responsabilità del possessore del bene. Non è quindi applicabile in tale caso l'articolo 240 del Codice penale che pone l'accertamento di una responsabilità a base della confisca. La buona fede del privato possessore nel caso della confisca obbligatoria deve escludere non solo la partecipazione al reato, ma anche la sua non conoscenza della provenienza illecita. Rileva ovviamente anche la colpevole mancata diligenza nell'acquisto a escludere la buona fede.

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