Civile

L'esiguo valore della lite non legittima la compensazione delle spese

La facoltà concessa al giudice è limitata all'assoluta novità della questione, al mutamento della giurisprudenza o a gravi ed eccezionali ragioni

di Marina Crisafi

Né l’esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto, possono legittimare la compensazione delle spese di causa. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 1724/2023 accogliendo il ricorso di una signora contro un comune.

 

La vicenda

Nella vicenda, la donna si era vista respingere l’appello dal tribunale di Benevento, il quale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio in ragione dell’esiguità del valore della causa e del fatto che l’amministrazione non si era costituita.

La signora ricorre, dunque, al Palazzaccio, censurando la sentenza impugnata per non avere condannato il comune, in applicazione del criterio della soccombenza, all’integrale pagamento delle spese del giudizio, confermandone la compensazione in assenza delle condizioni di legge.

 

La decisione

La sesta sezione civile della Suprema Corte, nell’accogliere la domanda, conferma che la statuizione impugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui soli rilievi della contumacia del comune e del valore esiguo del giudizio, «risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., a seguito del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018».

La facoltà discrezionale concessa al giudice di compensare le spese, rammenta quindi la Suprema corte, è ammessa «nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra l’esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 11786/2020; Cassazione n. 3977/2020; Cassazione n. 4696/2019).

Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza cassata con inevitabile rinvio al tribunale di Benevento che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

 

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