Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 25 ed il 29 di ottobre 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) falsità materiale di scrittura privata, querela di falso e oneri probatori; (ii) giudizio di rinvio e formulazione eccezione di compensazione; (iii) spese processuali e regime della responsabilità aggravata; (iv) esecuzione forzata, contestazione della natura di titolo esecutivo e regime della relativa opposizione; (v) notifica, servizio postale e presunzione di consegna fino a querela di falso; (vi) notificazione sentenza, elezione di domicilio e sanatoria del vizio; (vii) sentenza e sua nullità per motivazione apparente; (viii) giudizio di rinvio e divieto di nuove conclusioni istruttorie.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE – Cassazione n. 29912/2021

Cassando con rinvio la decisione impugnata resa in controversia in materia giuslavoristica, la pronuncia riafferma che ove sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia, con la querela di falso, la prova della contraffazione del documento onde interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 30001/2021
La pronuncia dà continuità al principio secondo cui il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio stante il carattere "chiuso" che caratterizza quest'ultimo.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 30320/2021
L'ordinanza ribadisce che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur non richiedendo la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 30409/2021
La sentenza afferma che l'opposizione con la quale il debitore contesti che il titolo esecutivo notificato non sia in realtà tale, deve essere qualificata in termini di opposizione all'esecuzione e non già quale opposizione agli atti esecutivi: infatti, se l'esecuzione forzata viene intrapresa sulla base di un titolo esecutivo che tale non è, la relativa contestazione investe l'"an" e non già il "quomodo" dell'esecuzione medesima.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 30485/2021
La decisione riafferma che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita casella.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 30594/2021
Cassando con rinvio la decisione gravata, la pronuncia conferma, nel solo tracciato dalle Sezioni Unite nel 2016, che la nozione di inesistenza della notificazione deve essere circoscritta ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, tra i quali non figura il mancato rispetto dei luoghi ove notificare.

SENTENZA – Cassazione n. 30777/2021
La pronuncia riafferma che devi ritenersi apparente e quindi nulla la sentenza sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si sottragga illegittimamente al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s'impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice medesimo al contrario il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 30846/2021
L'ordinanza rimarca il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., non sono ammesse nuove prove, a eccezione del giuramento decisorio e tuttavia, nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Scrittura privata – Efficacia – Scrittura privata riconosciuta – Presunzione di autenticità – Contenuto – Denunciata falsità materiale di una scrittura privata – Querela di falso – Necessità – Oneri probatori. (Cc, articolo 2702; Cpc, articoli 214 e 215)
La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (Nel caso di specie, relativo a una controversia insorta tra datore di lavoro e lavoratrice per il pagamento di somme reclamate a titolo di differenze retributive, accogliendo il ricorso proposto dal primo, la Suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito accertato incidentalmente e d'ufficio la falsità dell'indicazione di una cifra contenuta nella transazione "inter partes" al di fuori delle rigorose procedure poste dalla legge: infatti, nella circostanza, a fronte dell'intervenuto atto transattivo opposto dalla società ricorrente, la lavoratrice, avendone dedotto la falsità materiale, avrebbe dovuto impugnarla mediante querela di falso al fine di rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 marzo 2013, n. 6534; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 ottobre 2012, n. 18664; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 giugno 1999, n. 5383; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 giugno 1981, n. 3718).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 25 ottobre 2021, n. 29912 – Presidente Berrino – Relatore Arienzo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Eccezione di compensazione – Inammissibilità – Fondamento. (Cc, articolo 1241; Cpc, articoli 392 e 394)
Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest'ultimo quale "processo chiuso", ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benché in forma eventuale o condizionata all'accoglimento delle avverse domande (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte territoriale, avendo operato una compensazione giudiziale tra il credito, incontestato, vantato da parte ricorrente a titolo restitutorio di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata, e quello, del pari incontestato, vantato da controparte per spese giudiziali sostenute in altro giudizio definito da tempo tra le stesse parti, ha travalicato i limiti posti al giudice del rinvio ed alle posizioni giuridiche delle parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2017, n. 7506; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 dicembre 1983, n. 7393).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30001 – Presidente Valitutti – Relatore Iofrida

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Presupposti – Domanda di parte e prova del danno – Esclusione – Elemento soggettivo – Necessità – Colpa grave – Nozione – Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso – Necessità. (Cpc, articolo 96)
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di un dipendente universitario volta ad ottenere il proprio inquadramento in una categoria superiore, la Suprema Corte, pur sollecitata dal lavoratore controricorrente, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per applicare la sanzione in esame a carico della ricorrente Università, attesa la complessità delle questioni trattate – tra cui spicca quella relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Ateneo – le quali solo di recente hanno rinvenuto una pacifica soluzione in seno alla giurisprudenza di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30320 – Presidente Berrino – Relatore Lorito

Procedimento civile – Processo esecutivo – Opposizioni – Opposizione fondata sulla contestata natura di titolo esecutivo del titolo notificato – Qualificazione – Opposizione agli atti esecutivi – Esclusione – Opposizione all'esecuzione – Configurabilità – Fondamento. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 112, 615 e 617)
L'opposizione con la quale si contesti che il titolo esecutivo notificato non sia in realtà tale, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione agli atti esecutivi. Infatti, contestando la natura di titolo esecutivo all'atto notificato unitamente al precetto si contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente, diritto che viene individuato esclusivamente dal titolo esecutivo posto a fondamento della esecuzione intrapresa, a nulla rilevando l'esistenza "aliunde" di altro titolo esecutivo che consentirebbe comunque di iniziare un'esecuzione forzata ove questo titolo non sia stato in concreto azionato (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte ricorrente, aveva ritenuto che l'opposizione proposta, con la quale si contestava che, insieme al precetto e alla sentenza, non fossero stati notificati anche i decreti ingiuntivi, fosse qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e che, pertanto, avverso la sentenza di primo grado non fosse esperibile il mezzo di impugnazione dell'appello, bensì quello del ricorso straordinario per cassazione).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 30409 – Presidente Vivaldi – Relatore Rubino

Procedimento civile – Notificazioni – Notifica a mezzo del servizio postale – Consegna atto all'indirizzo del destinatario a persona che sottoscrive l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile senza specificazione della relativa qualità – Presunzione di consegna nelle mani del destinatario fino a querela di falso. (Cc, articolo 2700; Legge n. 890/1982, articoli 1, 4 e 7; Cpc, articoli 145, 149, 160 e 221)
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita casella (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte d'appello aveva confermato la declaratoria d'inammissibilità della querela di falso incidentale proposta dalla società opponente, ritenendo che quest'ultima, al fine di vincere la presunzione in ordine alla sottoscrizione dell'atto notificato a mezzo servizio postale da parte di persona addetta alla ricezione degli atti – si contestava la firma illeggibile apposta nello spazio dedicato alla firma del ricevente – poteva dare una prova contraria, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, non essendovi alcuna fede privilegiata da vincere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4556; Cassazione, sezione civile V, sentenza 6 marzo 2015, n. 4567; Cassazione, sezione civile V, sentenza 19 marzo 2014, n. 6395; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 aprile 2010, n. 9962).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30485 – Presidente Ferro – Relatore Iofrida

Procedimento civile – Notificazioni – Luogo della notificazione – Elezione di domicilio ex art. 330 c.p.c. presso professionista diverso dal precedente – Mancata revoca del mandato rilasciato per tutti gli eventuali gradi di giudizio – Notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso il primo difensore – Conseguenze – Inesistenza della notifica – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Costituzione in giudizio della parte – Sanatoria – Ammissibilità. (Cpc, articoli 156 e 330)
Nel caso in cui nella notificazione della sentenza la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice di secondo grado, evidenziando come l'impugnazione, avanzata con citazione, fosse stata notificata in luogo diverso rispetto al domicilio eletto dall'appellato, essendo stata effettuata presso il difensore nel primo domicilio eletto e non in quello successivo designato nel corso del giudizio di primo grado, aveva concluso per l'"…omissione/inesistenza…" di tale notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27567; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11485; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 novembre 2017, n. 26091).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30594 – Presidente Tria – Relatore Piccone

Procedimento civile – Sentenza – Motivazione – Apparente – Configurabilità – Presupposti. (Cpc, articoli 132, 161 e 360)
La giustificazione motivazionale della sentenza è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. A tale ipotesi, deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese, sia pure in via mediata o indiretta, la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto (Nel caso di specie, relativo ad giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo reclamato per l'esecuzione di lavori edili, la Suprema Corte, ha ritenuto nulla la sentenza impugnata, in quanto sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si era illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione; quest'ultima, osserva il giudice di legittimità, s'impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice medesimo il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30777 – Presidente Manna – Relatore Grasso

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Nuove conclusioni istruttorie – Divieto – Fondamento – Limiti. (Cpc, articoli 345, 360 e 394)
Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio e tuttavia, nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto da un lavoratore licenziato per giusta causa, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata, in quanto la corte territoriale, alla quale era demandato di "…riesaminare la contestazione degli addebiti e la sanzione irrogata al fine di accertarne la proporzionalità sulla base dei principi di diritto espressi nei punti 20,21 e 22…" aveva proceduto ad una indagine sul fatto per arrivare a delinearne le caratteristiche, e, esaminando la documentazione prodotta dalle parti, l'aveva ritenuta sufficiente a dimostrare sia i fatti nella loro materialità che il contesto in cui si erano svolti; nella circostanza, pertanto, conclude l'ordinanza in epigrafe, la censura del ricorrente mira soltanto a scardinare la ricostruzione fattuale operata dalla corte del rinvio, proponendone una diversa ed alternativa, risolvendosi in tal modo nella pretesa di procedere ad un riesame in sede di legittimità del merito della controversia non consentita al giudice di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 aprile 2017, n. 9768; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 giugno 2013, n. 16180).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30846 – Presidente Negri della Torre – Relatore Garri

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