Civile

Autovelox, la taratura periodica non entra nel verbale

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21327 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

In caso di multa per eccesso di velocità mediante autovelox, il verbale di contravvenzione non deve riportare gli estremi del certificato relativo alla taratura periodica dell'apparecchio. Tale indicazione, infatti, non è funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che, invece, va fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21327 depositata oggi, respingendo il ricorso di una automobilista contro il comune di Cagliari.

Per la ricorrente, il Tribunale (in sede di appello), aveva errato nell'attribuire valore probatorio ai documenti prodotti dal Comune, e cioè alla relazione del 10/6/2016 e alla dichiarazione di conformità al modello omologato, "senza considerare che, in realtà, a fronte della mancanza nel verbale di contestazione di informazioni relative alle necessarie e periodiche verifiche di funzionalità e taratura dell'apparecchiatura utilizzata, il Comune non aveva fornito in giudizio alcuna prova che la stessa era stata sottoposta alle verifiche di funzionalità e taratura".

Infatti, prosegue l'automobilista, se è vero che i documenti prodotti dimostrano che un autovelox "coerente ... con quello utilizzato ... per l'accertamento della violazione" era stato "installato nella medesima postazione" e che tale autovelox, identificato con il numero di matricola 922662-925185, coincide con quello oggetto delle verifiche di funzionalità e taratura indicate nel documento del 18/5/2016, ciò, tuttavia, non prova, a fronte di una violazione accertata il 14/12/2016, che l'apparecchio utilizzato coincida con certezza con quello di cui ai documenti menzionati. Infatti, prosegue il ricorrente, "non può escludersi che, in ragione dell'intervallo di più di sei mesi, l'apparecchio possa essere stato oggetto di sostituzione".

Il motivo però è stato rigettato dalla VI Sezione civile che ricorda come: "in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento". Tuttavia, la prova dell'esecuzione delle verifiche non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, "il quale non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura".

L'effettuazione dei controlli dev'essere, dunque, dimostrata con apposite certificazioni e non può essere provata con altri mezzi. "Non è, invece, necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica".
Così tornando al caso specifico, il giudice di merito, correttamente, aveva accertato che l'apparecchiatura era stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità, il 10/6/2016, e cioè pochi mesi prima dell'accertamento della violazione contestata all'opponente.

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