Rassegne di Giurisprudenza

Mezzi, modalità e circostanze della condotta di spaccio nell'ipotesi di lieve entità

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Stupefacenti - Spaccio - Ipotesi tenue - Configurabilità - Condizioni spaccio che escudono il fatto di lieve entità.
Deve essere esclusa l'ipotesi tenue di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/90 in presenza di un'attività inserita nel contesto organizzato di una piazza di spaccio, con l'utilizzo di una vera e propria rete organizzativa che adotti modalità peculiari per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. [Nel caso in esame, oltre alla frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di svariati assuntori, è stata riscontrato un sistema organizzato di spaccio tramite vedette per rendere più sicuro lo smercio, al riparo da controlli di polizia oltre ad una turnazione degli spacciatori volta ad assicurare una prosecuzione dello smercio senza soluzione di continuità].
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 28 febbraio 2022 n. 7061

Stupefacenti - Spaccio - Lieve entità - Configurabilità.
La fattispecie del fatto di "lieve entita'" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 31 gennaio 2022 n. 3338

Stupefacenti - In genere - Fatto di lieve entità - Configurabilità - Valutazione dell'offensività della condotta - Rilevanza esclusiva della quantità singolarmente detenuta o ceduta - Esclusione - Rilevanza delle concrete capacità di azione del soggetto e dei suoi rapporti con il mercato di riferimento - Sussistenza - Conseguenze in caso di gestione di una 'piazza di spaccio'.
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 26 marzo 2018 n. 13982

Stupefacenti - In genere - Fatto di lieve entità - Plurime condotte di spaccio reiterate nel tempo - Esclusione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 7 settembre 2017 n. 40720