Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita e condizione di procedibilità; (ii) mediazione delegata e condizione di procedibilità; (iii) arbitrato irrituale, caratteri e pronuncia del giudice; (iv) mediazione delegata e natura del termine assegnato dal giudice; (v) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo ed omessa partecipazione al procedimento dell’opposto; (vi) proposta conciliativa del giudice e condanna per responsabilità aggravata.

_____

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 15 aprile 2021, n. 337

In tema di negoziazione assistita, la pronuncia rammenta che, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nessuna disposizione del dettato normativo impone di avviare la procedura prima dell’instaurazione del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 15 aprile 2021, n. 445

La decisione afferma che, anche nella mediazione delegata dal giudice, l’attore che abbia omesso, senza alcuna giustificazione, di partecipare al procedimento di mediazione promosso dal convenuto sconta la sanzione dell’improcedibilità del giudizio.

ARBITRATO IRRITUALE - Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 697

Esaminando una controversia insorta in materia societaria, la sentenza ha cura di ribadire che, nel caso di arbitrato cosiddetto "irrituale", la pronuncia del giudice ordinario non è di incompetenza, come per l'arbitrato rituale, bensì di improponibilità/improcedibilità della domanda giudizialmente proposta.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 24 maggio 2021, n. 1554  

In tema di mediazione delegata dal giudice, la pronuncia afferma che la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione iniziata in ritardo rispetto al termine di quindici giorni assegnato alle parti, il procedimento sia stato comunque avviato e concluso entro l'udienza di rinvio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 600

La decisione specifica che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione da parte dell’opposto (soggetto onerato ad introdurre la mediazione) determina l'improcedibilità della domanda principale azionata da quest’ultimo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 9386

La sentenza afferma che, ove la mancata adesione alla proposta formulata dal giudice ai sensi dell’articolo 185-bis del Cpc sia riconducibile all’atteggiamento tenuto dalla parte in spregio ai principi di lealtà e probità che ne debbono ispirare la condotta processuale, quest’ultima si espone alla statuizione di condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del Cpc.

A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Avvio prima dell’introduzione della causa giudiziale - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, non è strettamente necessario che la procedura sia avviata prima dell’introduzione della causa giudiziale, ben potendo il giudice o assegnare un termine alle parti per l’avvio della negoziazione ove non iniziata, ovvero disporre rinvio d’udienza al fine di consentire l’espletamento della negoziazione ove già iniziata ma non ancora conclusa, mentre alcun disposto normativo richiede appunto che tale inizio del procedimento di negoziazione sia anteriore alla pendenza del giudizio (notifica di atto di citazione o deposito di ricorso) (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda, il giudice adito ha ritenuto ritualmente assolta la condizione di procedibilità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in quanto parte ricorrente aveva attivato la negoziazione assistita dopo l’instaurazione della causa, ma prima della celebrazione della prima udienza, cosicché il giudice medesimo aveva fissato una nuova udienza in attesa della definizione, con esito poi infruttuoso, della procedura conciliativa).

Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 15 aprile 2021, n. 337 - Giudice Leoncini

___

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Ordine del giudice - Ottemperanza da parte dell’attore a pena di improcedibilità della domanda - Sussistenza - Assenza ingiustificata dell’attore al procedimento promosso dalla controparte - Improcedibilità del giudizio - Fattispecie in tema di contratti locatizi. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

Anche nell'ipotesi in cui il giudice disponga, ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, l'espletamento del procedimento di mediazione, si configura una ipotesi di mediazione obbligatoria “ope iudicis”, che va considerata quale vera e propria condizione di procedibilità, trattandosi di un ordine, al quale la parte interessata ad ottenere la sentenza dovrà ottemperare, se vuole evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda originaria; l’ordine, pur essendo emanato nei confronti delle parti processuali, va ottemperato dall’attore, atteso che la conseguenza del mancato rispetto rimane quella della declaratoria di improcedibilità della domanda. Ne consegue che, ove quest’ultimo, nonostante la regolarità della notifica, non sia comparso all'incontro innanzi al mediatore, né personalmente, né a mezzo del proprio difensore, né, infine, mediante il rilascio di procura speciale, la condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi avverata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risoluzione di un contratto di locazione, il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione e dichiarato l’improcedibilità della domanda, in quanto l’appellato, quale parte interessata ad ottenere la risoluzione contrattuale, pur invitato ritualmente a partecipare al procedimento promosso dall’appellante, aveva omesso di comparire, limitandosi, dopo la convocazione, ad inoltrare al mediatore designato una comunicazione di indisponibilità a prendere parte al procedimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 15 aprile 2021, n. 445 - Presidente Marcelli - Estensore Gianfelice

___

Procedimento civile - Arbitrato - Forme - Arbitrato irrituale - Caratteri - Configurabilità - Conseguenze. (Cpc, articolo 808-ter)

In tema di arbitrato c.d. irrituale o improprio o libero, l’articolo 808-ter cod. proc. civ.  attribuisce alle parti di un rapporto giuridico la facoltà di demandare, espressamente e con forma scritta “ad substantiam”, all’arbitrato irrituale la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva - come invece accade con l’arbitrato rituale - rispetto ad un giudizio ordinario. Pertanto, è data facoltà alle parti di convenire con accordo scritto che le controversie tra esse insorte, o che possono in futuro nascere in relazione a determinati rapporti giuridici, siano demandate alla decisione di un arbitro (unico o collegiale), senza necessità di attenersi alle regole di procedura civile di cui al codice di rito. Tale procedura si conclude con una pronuncia - il lodo - avente efficacia negoziale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà. Dalla natura dell’arbitrato irrituale discendono conseguenze sia in merito al tipo di eccezione eventualmente sollevabile che in merito alla pronuncia del giudice ordinario che, nel caso di arbitrato irrituale, non potrà essere di incompetenza, come per quello rituale, bensì di improponibilità/improcedibilità della domanda giudizialmente proposta. Inoltre, dalla natura giuridica che contraddistingue l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’articolo 819-ter, di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevata l’esistenza di una convenzione di arbitrato irrituale nell’atto costitutivo di una società in nome collettivo, ha accolto la relativa eccezione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta e dichiarato di conseguenza l’improponibilità delle domande avanzate da parte attrice con condanna di quest’ultima a rifondere alla controparte le spese di lite).

Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 697 - Giudice Polidori

___

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Ordine del giudice - Termine per la presentazione della domanda - Carattere ordinatorio - Inosservanza del termine - Avvio e conclusione del procedimento entro l'udienza di rinvio - Condizione di procedibilità - Avveramento. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

Anche nella mediazione delegata ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione è da ritenersi ordinatorio e non già perentorio, cosicché la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo rispetto a quel termine, il procedimento è stato comunque avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha pertanto inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti per tardiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010).

Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 24 maggio 2021, n. 770 - Giudice Vitelli

_____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Creditore opposto - Mancata partecipazione al procedimento di mediazione promosso dal debitore opponente - Conseguenze - Improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 633, 645 e 649; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione, tanto personalmente, quanto a mezzo di soggetto delegato, al primo incontro del procedimento di mediazione da parte dell’opposto (ovvero del soggetto onerato ad introdurre la mediazione) determina il non avveramento della condizione di procedibilità, in quanto l'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro. Detto altrimenti, l’omessa comparizione dell’opposto innanzi al mediatore si ripercuote in proprio danno in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che - per effetto di detta declaratoria - deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza determini la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte da ambo le parti nel merito dell’odierna “res” controversa (Nella controversia in esame, insorta a seguito di un’ingiunzione di pagamento avente titolo nella stipula di un  contratto di finanziamento, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda principale azionata da parte creditrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, disponendo tuttavia l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione delle diverse oscillazioni giurisprudenziali che avevano caratterizzato le prospettate questioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 600 - Giudice Prato

__

Procedimento civile - Trattazione della causa - articolo 185-bis c.p.c. - Proposta di conciliazione formulata dal giudice - Obblighi delle parti - Osservanza dei principi di lealtà e probità - Dovere di valutare con attenzione e diligenza la proposta - Necessità - Violazione - Condanna per responsabilità aggravata - Sussistenza - Principi espressi in tema di giudizio di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia . (Cc, articolo 2051; Cpc, articoli 88, 96, 116 e 185-bis)

Pur non sussistendo alcun obbligo posto a carico delle parti di accogliere la proposta di conciliazione formulata dal giudice ai sensi dell’articolo 185-bis cod. proc. civ., non è consentito alle stesse non prenderla in alcuna considerazione né assumere, contro di essa, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia, o, ancora, un rifiuto palesemente irragionevole specialmente laddove il materiale istruttorio sia ampio e satisfattivo. Al contrario, le parti hanno l'obbligo, derivante sia dalla norma di cui all'articolo 88 cod. proc. civ. - secondo cui le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità - sia in base al precetto di cui all'articolo 116 cod. proc. civ. norma di carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'articolo 185–bis cpc, e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa, e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex articolo 2051 cod. civ., il giudice adito, aderendo ad alcuni principi elaborati nella giurisprudenza del foro capitolino, ritenuta la conclamata infondatezza della domanda di parte attrice nonché la grave ed ingiustificata condotta processuale assunta in giudizio, ha sanzionato quest’ultima, per la mancata adesione alla proposta ex articolo 185-bis cod. proc. civ., condannandola, ai sensi dell’articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., anche al pagamento di una somma pari al compenso di causa liquidato a suo carico.)

Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 9386 - Giudice Franco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©