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Cassonetti maleodoranti vicino al condominio: lecito l'accesso agli atti per ottenerne lo spostamento

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un condominio romano che si lamenta del cattivo odore esalante dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani posti vicino allo stabile

di Marina Crisafi

Ha diritto all'accesso agli atti relativi al piano di posizionamento dei cassonetti stradali, il condominio che si ribella per il cattivo odore data la vicinanza degli stessi allo stabile. È quanto ha disposto il Tar del Lazio (sentenza n. 3655/2022), accogliendo il ricorso di un condominio romano tormentato dalla vicinanza di alcuni bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani adiacenti a finestre e balconi degli appartamenti.

La vicenda
Nello specifico, il Condominio ricorrente, dopo aver sollecitato lo spostamento dei cassonetti posti nelle adiacenze degli spazi condominiali, denunciando che si trattava di "ben 5 secchioni" maleodoranti e posti nelle immediate vicinanze dello stabile, formulava istanza di accesso alla società di gestione per l'ostensione del piano di posizionamento dei cassonetti stradali, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale necessario alla tutela in giudizio delle ragioni del condominio stesso.
La società non forniva riscontro, limitandosi ad inviare soltanto una nota con gli orari di raccolta e pulizia e dando disponibilità per un sopralluogo.
Il condominio si rivolgeva dunque al tribunale, chiedendo accertarsi l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso e il diritto dello stesso all'ostensione di quanto richiesto.
La società si costituiva in giudizio deducendo la carenza di interesse all'accesso in capo all'istante, in quanto i documenti dei quali era stata chiesta l'ostensione non erano "idonei a provare il degrado lamentato".
Dal canto suo, l'amministrazione (potenziale controinteressata) ribadiva la regolarità del servizio di raccolta e deduceva che l'istanza di accesso, in assenza di un interesse concreto ed attuale, sarebbe stata predisposta ai fini di un controllo e di una valutazione di tutti i comportamenti dell'Amministrazione, in palese violazione dell'articolo 24, comma. 3, della legge n. 241/1990.

La decisione
Il Tar laziale, però, dà ragione al condominio, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per l'ostensione dei documenti richiesti.
Al riguardo, ricorda, infatti il giudice amministrativo che la "legittimazione all'accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza, il c.d. ‘need to know' (cfr. Cds, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa".
In quest'ottica, aggiunge il Tar, il Condominio non soltanto è certamente legittimato a richiedere la documentazione relativa al Piano dei cassonetti (visto il loro peculiare posizionamento rispetto allo stabile condominiale), ma ha altresì "un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l'ostensione, tenuto conto che ogni determinazione in merito alla collocazione dei cassonetti e al loro spostamento, o meno, è per esso rilevante, stanti le richieste di rimozione come sopra inviate e versate in atti, rimaste disattese".
È da escludersi, poi, che l'istanza possa essere finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato della società, essendo evidente, invero, oltre che indicato, il diverso fine perseguito.
Quanto all'utilità o meno della documentazione richiesta in ottica difensiva, precisa il Tar, non è accertamento che compete al giudice, in quanto lo stesso nell'accertare l'interesse all'accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, si limita a "verificarne la concretezza, l'attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela, senza spingersi sino a sindacare l'utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa".
I documenti richiesti, peraltro, sono nella disponibilità della società di gestione che ne ha dato anche atto in giudizio, confermando dunque la pendenza del procedimento i cui atti sono di interesse per il condominio.
Il ricorso, pertanto, è integralmente accolto.

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