Amministrativo

Gare, sanzionata con l'esclusione la mancanza della fotocopia del documento di identità

L'assenza non determina una mera incompletezza del documento, che può essere integrata in un secondo momento, ma la sua giuridica inesistenza

di Simona Gatti

Senza la fotocopia del documento di identità scatta l'esclusione dalla gara. La copia fotostatica infatti va allegata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la sua mancanza non determina una mera incompletezza del documento, che può essere integrata o chiarita in un secondo momento, ma la sua giuridica inesistenza. La conseguenza dunque, in base al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le partecipanti, è che l'impresa deve essere esonerata. Lo chiarisce il Tar Sardegna nella sentenza 24 febbraio 2022 n. 127 con la quale viene respinto il ricorso presentato dalla compagnia Volotea, esclusa dall'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea da e per la Sardegna indetto dalla regione, perché la sua offerta non riportava "il documento di identità del legale rappresentante come previsto dall'art. 2 … della lettera di invito".

Per i giudici amministrativi l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva, è un adempimento inderogabile, "atto a conferire - in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione". Si tratta così di un elemento "integrante della fattispecie normativa", che deve stabilire, data l'unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra i due atti, e comprovare, le generalità di chi li presenta. Un adempimento, prosegue il Tar, che pur richiedendo uno sforzo minimo e un sacrificio irrisorio non rappresenta però un vuoto formalismo, ma un onere fondamentale necessario a dimostrare "l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell'istanza (o dichiarazione) a una determinata persona fisica".

Nell'approvare l'operato della Regione, i giudici concludono dichiarando che la presentazione della fotocopia del documento di identità costituisce un elemento essenziale, in ossequio alla ratio della legge di "certificare" , anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese: una ineludibile modalità , di cui si pretende l'osservanza a fronte dell'evidente semplificazione delle procedure.

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