Civile

Giudici onorari, nuova pronuncia del Tribunale di Vicenza: trattamento parificato al magistrato ordinario

Via Arenula condannata anche al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato

di Francesco Machina Grifeo

Il Tribunale di Vicenza consolida l'orientamento già espresso con la sentenza 16 dicembre 2020 n. 343, in tema di parificazione stipendiale dei magistrati onorari con i togati che hanno superato al prima valutazione di professionalità. Con una decisione di cui per ora si conosce unicamente il dispositivo, che porta la data del 25 maggio scorso, il giudice Campo (estensore anche della precedente ) ha infatti accolto il ricorso di due magistrati onorari dichiarando "il diritto dei ricorrenti di percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'articolo 2 legge 111/2007, e successive modificazioni, per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03).

Il riconoscimento è stato disposto nel primo caso dal maggio 2003 e nel secondo dal maggio 2006 sino alla data della domanda.

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato "al pagamento delle somme di cui al capo precedente per i periodi indicati, detratto quanto già corrisposto ai ricorrenti nel periodo considerato per le funzioni esercitate, oltre agli interessi di legge sulle differenze maturate, somme da liquidarsi in separato giudizio".

Per Via Arenula è altresì scattata la condanna al "risarcimento del danno in favore dei ricorrenti per illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato". Quantificato nel primo caso in 7 mensilità e nel secondo in 6 mensilità del nuovo trattamento economico appena riconosciutogli (oltre agli interessi di legge dalla data della domanda al saldo).

Il 26 novembre 2020, invece, il Tribunale di Napoli aveva affermato il diritto dei Giudici di pace "ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto (quello della Giustizia, ndr), con conseguente condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive".

Per Maria Flora Di Giovanni, presidente Unagipa: "La decisione applica i principi espressi nella Sentenza UX della CGUE e nelle sentenze CC267/20 e CC.41/21". "In pratica – prosegue Di Giovanni - è in linea con i principi espressi nella legge 217/74: ovvero estensione della retribuzione e tutele anche pregresse ai magistrati onorari in servizio. Questa è esattamente la riforma che la magistratura onoraria sta chiedendo alla ministra della Giustizia Prof. Marta Cartabia". E sul quantum aggiunge: "La retribuzione riconosciuta è quella del giudice di Tribunale che ha superato la prima valutazione di professionalità, il minimo per chi sta lavorando da oltre 20 anni (alcuni da 30) in via esclusiva per il ministero di Giustizia".

Intanto, per quanto concerne le ipotesi di riforma, si attendono gli esiti dei lavori della Commissione presieduta da Claudio Castelli (presidente della Corte di appello di Brescia) istituita il 7 maggio presso il Ministero, che dovrebbe aver ultimato le proposte proprio ieri, martedì 25 maggio 2021.

Rispondendo la settimana scorso al question time della Camera, la Ministra Cartabia aveva definito «non più eludibile un intervento meditato del legislatore», proprio a seguito di diversi interventi giurisprudenziali europei e costituzionali. Aggiungendo che sarà necessario «muoversi su due piani: con urgenza per agire sul regime transitorio; con maggior respiro per una riforma di sistema».
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