Professione e Mercato

Rimborso spese legali innocenti: spetta all'avvocato chiedere il parere all'ordine - I chiarimenti del Cnf

Il Consiglio nazionale forense fa chiarezza sul decreto Costa, il decreto che prevede il rimborso delle spese legali gli imputati assolti

di Marina Crisafi



Spetta all'avvocato dell'imputato assolto chiedere il parere al proprio ordine per il rimborso delle spese legali. Il Coa è tenuto a pronunciarsi soltanto sulla proporzionalità dell'importo percepito dal difensore. È il Consiglio nazionale forense a fare chiarezza sull'iter del decreto Costa che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese legali a carico dello Stato in favore degli assolti.

Cosa prevede il decreto Costa
Il Dm 20 dicembre 2021, si ricorda, prevede la possibilità per gli imputati che siano stati assolti con sentenza passata in giudicato per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute fino all'importo massimo di 10.500 euro.
Tale rimborso può avvenire soltanto dietro presentazione di fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine.

I punti da chiarire
Considerata la particolarità del caso di specie, posto che il parere non è preventivo ma avviene a pagamento avvenuto e su fattura già evasa, il Cnf ha avvertito la necessità di chiarire alcuni punti, tra cui:
-lo stesso concetto di "parcella vidimata dal C.O.A.", ovvero se si tratti del rilascio dell'ordinario parere di congruità che l'avvocato richiede al proprio ordine ovvero di altra modalità procedurale, i cui contorni non vengono però definiti dalla norma;
-se è compito del Coa verificare gli altri presupposti di accesso alla domanda di rimborso e se oltre al bonifico possano ritenersi corrette altre modalità di pagamento purché tracciate;
-se per l'emissione del parere di congruità deve farsi riferimento ai parametri forensi di cui al Dm 55/2014 e se sia d'obbligo fare riferimento al valore parametrico medio;
-il potere dell'Ordine nel caso vi sia stato accordo sul compenso fra difensore e parte assistita e se questo sia superiore al valore di congruità determinato in base ai parametri forensi;
-il soggetto legittimato a richiedere il parere, ossia il difensore che è già stato pagato ovvero la parte assistita che richiede il rimborso delle somme oggetto di esborso;
-la possibilità per il Coa di chiedere un contributo per il rilascio.

I chiarimenti del Cnf
Il Consiglio, dopo la dovuta analisi, ha ritenuto che:
-spetta al difensore chiedere il parere al Coa documentando l'attività svolta e accompagnando la richiesta con una relazione illustrativa analogamente a quanto avviene, del resto, nell'"opinamento" che precede il pagamento del compenso;
-è di competenza del ministero accertare i requisiti di ammissibilità della domanda mentre il Consiglio dell'Ordine è tenuto al solo rilascio del parere di congruità con riguardo a importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia "rimborsabile" fermo restando che il rimborso non potrà superare il tetto indicato dalla norma;
-quanto a eventuali accordi sul compenso, il parere non può certo sovrapporsi agli stessi atteso che, come indicato dal decreto, ha la sola funzione di valutare la congruità del compenso in relazione all'attività svolta e fermo restando il tetto del rimborso di 10.500 euro da parte dello Stato;
-infine, per il rilascio del parere il Consiglio può richiedere un contributo economico in base ai propri regolamenti interni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Ministero della Giustizia Decreto ministeriale 20 dicembre 2021

Decreto ministeriale