Società

Riforma nel settore agro-alimentare nuovi reati, delega di funzioni e responsabilità dell'ente ai sensi del Dlgs 231/2001

Nel disegno di legge particolare attenzione è posta alla disciplina delle responsabilità per illeciti in materia agro-alimentare, plasmata sull'esempio di altri modelli già ampiamente collaudati nel nostro ordinamento, anche se viene riconosciuta autonomia sistematica

di Gregorio Cavalla e Luca Carraro*

La parola d'ordine, oggi, è sicurezza alimentare: questo bene giudico rappresenta il fine che, oggi più mai, sta muovendo il legislatore verso una sempre più fitta e stratificata normativa in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione di generi alimentari (e farmacologici).

Il rilevante valore economico (ed identitario) del settore agroalimentare italiano ha portato il Governo, nell'anno di Expo Milano 2015, a nominare una "Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare". Lo scopo era, evidentemente, quello di tutelare la produzione agroalimentare e i valori ad essa correlati come la salute pubblica, la sicurezza alimentare, il made in Italy.

La commissione, presieduta dal Dott. Gian Carlo Caselli, elaborò uno schema di disegno di legge che si muoveva lungo tre direttrici: la modifica dei reati agroalimentari, la modifica della disciplina di settore e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni degli illeciti così come riformulati.

Oggi, dopo che l'iter di approvazione è stato fortemente rallentato dal periodo emergenziale, è ragionevole attendersi che a breve diverrà legge vigente il disegno di legge "Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari" presentato alla Camera dei Deputati il 6 marzo 2020.

Esso appare orientato alla prevenzione ed esibisce, dunque, una notevole estensione delle situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo della responsabilità degli operatori di settore mediante l'introduzione di nuovi reati e di illeciti amministrativi.

Non solo: dalla riforma emerge anche l'intenzione di garantire il massimo grado di tutela attraverso l'inclusione dei reati agroalimentari nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01 e la conseguente "responsabilizzazione" diretta delle imprese quali principali attrici del settore le quali si troveranno, pertanto, a dover rispondere – con sanzioni economiche anche molto rilevanti – di eventuali illeciti commessi dalle figure apicali delle stesse.

Più nel dettaglio, la riforma prevede l'introduzione di due nuovi articoli al D. Lgs. 231/01, contenenti in parte nuove fattispecie incriminatrici e in parte delitti già esistenti ma riformulati.

A questo si aggiunge la necessità, per le aziende di settore, di adottare un Modello Organizzativo speciale che si pone a cavallo tra la disciplina del ben noto modello 231 e quello altrettanto noto alle imprese previsto dall'art. 30 del D.L.gs 81/2008. L'adozione di tale modello affinché abbia efficacia esimente o attenuante della responsabilità delle società dovrà soddisfare una serie di requisiti ben elencati nel progetto di riforma tutti tesi a consentire la tracciabilità dei prodotti, la conoscenza sulle procedure a garanzia dell'integrità e genuinità degli stessi nonché di quelle predisposte per il ritiro o richiamo dei beni alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Ovviamente viene confermata la figura dell'Organismo di Vigilanza sulla falsa riga di quello previsto dal D.L.gs 231/01 ma con una innovazione di significativa portata:e nelle PMI, l'Organismo di Vigilanza potrà essere monocratico "purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare" il cui rappresentante sarà individuato da un apposito elenco approntato dalle Camere di Commercio. Va sul punto posto in evidenza come, in passato, la professionalità dei membri degli Organismi di Vigilanza non sia mai stata legislativamente regolata. Si tratterà, dunque, di vedere quali requisiti verranno richiesti per poter far parte del suddetto elenco.

In conclusione, appare evidente che il legislatore – almeno in potenza, restando in attesa dell'approvazione del disegno di legge – ha ritenuto di voler dedicare particolare attenzione alla disciplina delle responsabilità per illeciti in materia agro-alimentare plasmandola sull'esempio di altri modelli già ampiamente collaudati nel nostro ordinamento (modelli organizzativi e organismi di vigilanza ex D.L.gs 231/2001) e, nondimeno, volendole concedere un'autonomia sistematica che non dovrà trovare impreparati i soggetti interessati.

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*A cura degli Avv.ti Gregorio Cavalla e Luca Carraro di CMA Studio legale

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