Penale

Se l'assegnatario consegna le chiavi dell'appartamento non scatta il reato

Chi subentra nel possesso per volontà di chi aveva precedentemente il titolo può subire solo conseguenze amministrative

di Paola Rossi

Se si riceve l'immobile di un ente pubblico da chi ne era legittimo assegnatario, non scatta la responsabilità penale del nuovo possessore anche nel caso in cui non abbia i requisiti per ottenernel'assegnazione. In caso di carenza dei requisiti le conseguenze saranno esclusivamente di carattere amministrativo e civilistico.

Se l'immissione nel possesso avviene senza introduzione dall'esterno manca l'arbitrio e l'eventuale condotta violenta che sono alla base del reato di invasione di edifici, come previsto dall'articolo 633 del Codice penale.
E l'immissione nel possesso - senza commissione di alcun reato - è confermata dalla pacifica consegna delle chiavi.

Come dice la Cassazione con la sentenza n. 23758/2021 la norma incriminatrice non è posta a tutela di un diritto, ma contro l'arbitraria introduzione dall'esterno in un immobile. Sintomo specifico del reato può essere l'effrazione di sigilli, che ovviamente non si realizza in caso di pacifica consegna delle chiavi. La norma penale, in conclusione, tutela la relazione tra la cosa e il possessore. Quindi in caso di volontaria consegna della cosa da parte del possessore si può piuttosto propendere per l'instaurazione di un rapporto di comodato, per quanto si possa così verificare la violazione amministrativa delle regole di assegnazione degli immobili pubblici. La Corte accoglie il ricorso dando seguito a un precedente del 2006.

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