Civile

La regolarizzazione delle cripto-attività nella bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2023

Opportunità di regolarizzazione per le attività detenute entro il 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per omessa segnalazione nella misura ridotta pari allo 0,5 % per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate

di Carlo Cicala e Francesco Trivieri*

Nelle bozze del Disegno di Legge di Bilancio 2023, in circolazione dal 23 novembre 2022, vi sono alcuni articoli (da 30 a 34) in merito alla "tassazione da operazioni su cripto-attività". Non è la prima volta che la questione approda nelle aule governative e parlamentari.

L'esigenza di normare la fattispecie, infatti, aveva già dato origine a due iniziative (Proposta di legge del 24 maggio 2021 - Atto Camera n. 3131 e Disegno di legge del 30 marzo 2022 – Atto Senato n. 2572), nessuna delle quali tradottasi in Legge.

In assenza di una previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile alle criptovalute, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, l'imposta prevista per le operazioni in valute estere (art. 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR) nonché l'obbligo di monitoraggio (indicazione nel Quadro RW).

Di particolare interesse, per quanti – anche in considerazione dell'incertezza normativa cui la materia è stata finora consegnata – abbiano detenuto e sottratto cripto-attività monitoraggio, omettendo la compilazione del Quadro RW, è l'opportunità di "regolarizzazione" di cui all'art. 33 della bozza in commento.

Vi si prevede, in dettaglio, la possibilità di "far emergere tali attività", "detenute entro la data del 31 dicembre 2021", mediante la presentazione di un'apposita "dichiarazione", secondo un Modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e versando la s anzione per omessa segnalazione, "nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate".

Vengono, così, deluse le aspettative di quanti, in assenza di specifiche indicazioni normative, avevano confidato nell'esonero da qualunque sanzione amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), posto a "tutela dell'affidamento e della buona fede".

Peraltro, e a ben vedere, la riduzione della sanzione non sembra particolarmente vantaggiosa, almeno per quanti, avendo già presentato la dichiarazione, e omesso soltanto di segnalare nel Quadro RW le proprie cripto-attività, potrebbero già procedere al c.d. "ravvedimento operoso" (art. 13, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 472/1997).

La bozza in esame, infatti, prevede un abbattimento del minimo edittale – fissato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 nella misura del 3% del valore della "consistenza estera" – del tutto corrispondente alla riduzione "ad un sesto", prevista per quanti ricorrano al "ravvedimento operoso" "oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione".

La "regolarizzazione" in oggetto appare, addirittura, meno conveniente per le "cripto-attività" detenute nell'anno 2021, giacché, in tal caso, l'art. 13 cit. già consentirebbe, per chi si "ravveda" "entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione", di beneficiare della riduzione "ad un settimo del minimo".

Non è, oltretutto, chiaro se l'opportunità di "regolarizzazione" possa estendersi anche a quanti, avendo omesso la dichiarazione, non potrebbero, oggi, avvalersi dell'istituto da ultimo rammentato.

Ben più attraente, va detto, era l'"effetto premiale" , di cui al menzionato Disegno di legge del 30 marzo 2022, per quanti avessero proceduto ad una "rideterminazione del valore" delle cripto-attività, giacché, in tal caso, e nella espressa considerazione dell'"incertezza finora esistente" (cit. Relazione di accompagnamento), era previsto, a determinate condizioni, l'esonero dalle sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990.

Per quanti, oltre ad aver omesso il "monitoraggio fiscale" , abbiano, altresì, "realizzato redditi nel periodo di riferimento", la bozza in commento prevede la facoltà di "regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione " di cui si è detto "e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi".

In ogni caso, e diversamente da quanto previsto in occasione di precedenti opportunità di "rimpatrio" e "regolarizzazione" di attività estere (si pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni di cui al D.L. n. 350/2001, in tema di c.d. "scudo fiscale"), la manovra in esame non prevede alcuna causa di non punibilità, ed anzi precisa testualmente che resta "ferma" la "dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite", e che la "regolarizzazione" produce effetti "esclusivamente sui redditi relativi alle attività" emerse , nonché sulla "non applicazione delle sanzioni" in tema di "monitoraggio fiscale".

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*A cura dell'Avv. Carlo Cicala, Partner e Francesco Trivieri, Associate - Studio Cicala Riccioni & Partners


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