Civile

Buoni fruttiferi al superstite pagabile l’intero

Se cointestati e con la clausola «pari facoltà di rimborso» non serve l’ok degli eredi

di Patrizia Maciocchi

In caso di buoni fruttiferi postali cointestati e con la clausola «pari facoltà di rimborso», ogni superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma, nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari. La Cassazione (sentenza 24639/2021) si pronuncia per la prima volta sulla questione e lo fa respingendo il ricorso di Poste italiane. La società contestava la possibilità del pagamento, considerando esportabile ai buoni fruttiferi l’articolo 187 del Dpr 259/89 dettato per i libretti postali che condiziona la rimborsabilità dei buoni al consenso di tutti gli eredi.

Tesi che la Cassazione smonta valorizzando la disomogeneità tra libretti postali e buoni fruttiferi, che, in deroga al principio della libera cedibilità dei crediti, non sono trasferibili. E si caratterizzano «per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenere il rimborso “a vista”». Caratteristica che sarebbe paralizzata dalla lettura della norma fornita dalla società . Né è rilevante la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto, al quale, secondo la ricorrente, l’articolo 187 sarebbe strumentale. Funzione negata da un’osservazione (n.22747/2019) del Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario e finanziario . Secondo l’arbitro «la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario». La Suprema corte aggiunge la risoluzione con la quale il Mef ha precisato che i buoni, equiparati a titoli di debito pubblico, sono fuori dall’attivo ereditario, anche se l’erede deve presentare la dichiarazione di esonero. Poste Italiane non può dunque rifiutare il rimborso del buono. Eventuali conti tra eredi si regoleranno in Tribunale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©