Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, inerzia dell'attore e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e responsabilità per danno da cosa in custodia; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (v) clausola compromissoria, portata applicativa e dubbi interpretativi; (vi) mediazione obbligatoria, ingiustificata omessa partecipazione e fondamento sanzione pecuniaria.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Siracusa, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1158
La decisione rimarca che l'inerzia dell'attore che, ricevuta la disponibilità di controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ometta di dare impulso alla procedura attivandosi per addivenire a tale stipula, costituisce causa di improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Catania, sezione I civile, sentenza 27 novembre 2022 n. 1825
La pronuncia, resa nel quadro di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che la condizione di procedibilità relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria può ritenersi realizzata anche nel caso in cui il procedimento deflattivo sia attivato da parte convenuta, piuttosto che da parte attrice, sulla quale il relativo onere ricade.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022 n. 3498
La sentenza consolida l'orientamento incline a ritenere non è soggetta a mediazione obbligatoria l'azione intentata dal condomino nei confronti del condominio e del condomino ritenuti responsabili delle infiltrazioni idriche dannose arrecate alla sua proprietà esclusiva.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 12 ottobre 2022 n. 3780
La decisione ribadisce che, in tema di mediazione obbligatoria, ove l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte o rilevata officiosamente dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

ARBITRATO/ MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pisa, sezione civile, sentenza 17 ottobre 2022 n. 1237
Determinando il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri una deroga alla giurisdizione ordinaria, la sentenza riafferma che, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione statuale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 20 ottobre 2022 n. 4064
La pronuncia ribadisce che la sanzione pecuniaria applicabile nel caso di ingiustificata omessa partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria prescinde dall'esito del giudizio.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – Adesione di controparte – Omessa attivazione di parte attrice per addivenire alla conclusione della convenzione di negoziazione – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Dl 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione. Ne consegue che qualora parte attrice non si attivi, la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Ciò in quanto l'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando senza ragione la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità delle domande formulate dalla parte attrice in quanto, dopo l'invito a stipulare la convenzione, seguito dalla rituale adesione della controparte, parte attrice non si era più attivata in alcun modo per addivenire alla conclusione della convenzione di negoziazione).
Tribunale di Siracusa, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1158 – Giudice Stilo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Esperimento del procedimento di mediazione da parte del convenuto in luogo dell'attore – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. n. 28/2010, nel prevedere che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non esclude che il procedimento di mediazione possa essere utilmente attivato anche da parte convenuta, piuttosto che da parte attrice, sulla quale il relativo onere ricade (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, nel confermare la decisione impugnata, ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui parte appellante aveva lamentato l'omessa declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dalla parte appellata, ritualmente eccepita in primo grado, per non avere quest'ultima attivato il procedimento di mediazione, dando erroneamente rilevanza alla circostanza che tale procedimento era stato comunque esperito da essa appellante, pur in veste di parte non onerata in quanto opponente).
Corte di Appello di Catania, sezione I civile, sentenza 27 novembre 2022 n. 1825 – Presidente Ferreri; Relatore Romano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Danni da infiltrazioni idriche arrecati alla proprietà esclusiva – Azione intentata dal condomino danneggiato nei confronti del Condominio e del condomino – Responsabilità per danno da cose in custodia – Controversia relativa – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articoli 1117 e 2051; Disp, att. c.c. articoli 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dal condomino verso il Condominio e altro condomino per infiltrazioni idriche dannose non è soggetta, a pena di improcedibilità, al procedimento conciliativo. Infatti, dalla lettura combinata dell'articolo 71-quater, comma 1, disp. att. cod. civ. e dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 si evince che l'azione di risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino e asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, in quanto, per controversie in materia di condominio sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono solo quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione (Nel caso di specie, il giudice adito, nell'accogliere la domanda risarcitoria proposta dal condomino danneggiato, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata e reiterata dal condomino convenuto).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022 n. 3498 – Giudice Di Salvo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze – Giudizio di appello – Denunziata improcedibilità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, e cioè nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale ha escluso di poter dichiarare, come preteso dall'appellante principale, l'improcedibilità delle domande riconvenzionali riproposte in sede di gravame dall'appellante incidentale in ragione dell'omesso espletamento del tentativo di mediazione, non avendo l'appellante principale medesimo, in veste di opposto, dedotto la tempestiva proposizione di tale eccezione, nel giudizio di prime cure; inoltre, osserva il Collegio, la mediazione pacificamente promossa dalla parte opposta su invito del giudice, allorquando le domande riconvenzionali erano già state proposte, non poteva che investire l'organismo di mediazione del processo cumulato nella sua complessità, e cioè sia della domanda principale di pagamento dei canoni locatizi che delle domande riconvenzionali proposte dal conduttore, in ordine alle quali già pendeva il giudizio, ciò anche in relazione alla finalità normativa diretta alla composizione del conflitto, che non può funzionalmente scindere i profili di cui le parti abbiano investito il processo) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896).
Corte di Appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 12 ottobre 2022 n. 3780 – Presidente Papa; Relatore Martorana

Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Portata – Dubbi interpretativi – Prevalenza della giurisdizione statuale – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a clausola di mediazione. (Cpc, articolo 808; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di competenza arbitrale, in ragione dell'importante effetto derogatorio che la clausola compromissoria ha sulla giurisdizione ordinaria, suo requisito essenziale nella formulazione è quello della chiarezza del deferimento della controversia ad un arbitro, con la conseguenza che anche in caso di dubbia interpretazione della portata della clausola compromissoria, si debba preferire un'interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione statuale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in quanto la clausola negoziale oggetto di scrutinio non poteva qualificarsi quale clausola compromissoria avendo, al contrario, ad oggetto l'esperimento del procedimento di mediazione: ciò a motivo sia della stessa rubricazione dell'articolo – "Procedimento di mediazione" – sia dell'espressione di esordio dello stesso articolo – "… In riferimento all'obbligo sancito dall'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5 comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto ai presenti organismi…" –) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 aprile 2005, n. 8575).
Tribunale di Pisa, sezione civile, sentenza 17 ottobre 2022 n. 1237 – Giudice Golia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 a norma del quale "…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio…" contiene una prescrizione che prescinde dall'esito del giudizio e la cui "ratio" risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza (Nel caso di specie, il giudice adito, pur rigettando tutte le domande proposte dall'attore correntista nei confronti dell'istituto di credito convenuto, ha condannato quest'ultimo al pagamento della predetta sanzione pecuniaria per aver rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione promosso da controparte adducendo l'insussistenza di anomalie nel rapporto giuridico poi dedotto in giudizio).
Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 20 ottobre 2022 n. 4064 – Giudice Ratti

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