Responsabilità

Presunzione di responsabilità per attività pericolosa per l'incidente durante una battuta di caccia

Lo ha precisato il Tribunale di Tivoli , sezione civile, con la sentenza 26 novembre 2021 n. 1698

di Andrea Alberto Moramarco

La caccia è senza dubbio una attività che ha natura pericolosa, in quanto esercitata mediante l'impiego di armi da fuoco, che sono mezzi destinati all'offesa. Di conseguenza, per i danni che si verificano in occasione di battute di caccia è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2050 cod. civ.. La responsabilità dell'autore del danno, dunque, è sancita in via presuntiva e può essere esclusa solo qualora si dimostri l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ad affermarlo è il Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 1698/2021.

Il caso
All'origine della vicenda vi è uno sfortunato incidente avvenuto durante una battuta di caccia in una vallata in provincia di Roma, quando un uomo, intento a raccogliere funghi, veniva colpito da un colpo di fucile sparato da un cacciatore, che lo aveva scambiato per un volatile. Subito soccorso e trasportato in ospedale dallo stesso cacciatore, fortunatamente l'uomo riportava ferite da arma da fuoco non letali. In seguito, il danneggiato citava in giudizio il cacciatore e la sua assicurazione per ottenere un risarcimento dei danni subiti.

La decisione
Ricostruita la vicenda, assolutamente non contestata nella dinamica dal cacciatore, il Tribunale afferma l'applicabilità al caso di specie della norma di cui all'articolo 2050 cod. pen., data la natura pericolosa dell'attività venatoria, che presuppone l'utilizzo di armi da fuoco, ovvero mezzi destinati all'offesa. Da ciò deriva, evidenzia il giudice, che agli eventi di danno verificatisi in occasione di battute di caccia è applicabile la presunzione di responsabilità dell'autore del danno, che può essere esclusa qualora si dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Circostanza quest'ultima esclusa, non avendo il convenuto fornito una tale prova.
Né alcun addebito può essere mosso allo stesso danneggiato, posto che il colpo di fucile è partito mentre il cacciatore cercava di colpire un volatile, non avvedendosi della presenza di una persona, evidenziando imprudenza nel maneggiare l'arma da fuoco, causa del ferimento. Ad ogni modo, sottolinea il Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che «nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro - come accertato nella fattispecie - non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore» per il solo fatto che il primo si sia avvalso del «diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui».

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