Civile

Nulla la cartella inviata via Pec ma priva della firma digitale

di Paola Maria Zerman

La mancanza della firma digitale (in formato .pdf con estensione “. p7m” nel file), determina l’invalidità della notifica della cartella di pagamento allegata alla Pec. Senza tale estensione, secondo la Ctp di Vicenza (615/02/2017, presidente Tomaselli, relatore Riondino), manca la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il vaglio delle due tesi
Oggetto della valutazione della Ctp sono le due tesi contrapposte sulla necessità della sottoscrizione digitale della cartella: la prima, formale, sostenuta dalla società ricorrente, assume la riconducibilità della cartella all’esattore solo tramite sottoscrizione digitale, e quindi in formato .pdf con estensione “. p7m”. La seconda invocata da Equitalia Servizi di riscossione Spa (sostituita da luglio 2017 dall’agenzia delle Entrate-Riscossione) secondo cui sono sufficienti anche elementi diversi dalla sottoscrizione, quali ad esempio l’intestazione della cartella, come riconosciuto dalla Cassazione per la notifica cartacea, per cui «la cartella di pagamento priva della sottoscrizione, è perfettamente valida ed efficace, la detta omissione non costituente neanche mera irregolarità» (da ultimo le ordinanze 23381 del 6 ottobre 2017 e 27784 del 22 novembre 2017).

La possibilità di ricorrere alla notifica telematica della cartella di pagamento è prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, modificato da ultimo dal Dl 193/ 2016, che ha esteso la possibilità di notifica telematica – dal 1° luglio 2017 – anche ad avvisi di accertamento e atti propedeutici (questionari, inviti, richieste di documenti). La notifica via Pec può (e non «deve» come invece era previsto dal Dlgs 159/2015) essere effettuata direttamente nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata, e cioè società, ditte individuali e professionisti iscritti all’Albo. E se la casella Pec risulta satura o inattiva, dopo il fallimento del secondo tentativo di consegna, la notificazione viene eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Infocamere. Dell’avvenuta notifica viene, poi, data notizia al destinatario con raccomandata.

La cartella, secondo l’articolo 25 del Dpr 602/1973 deve essere predisposta secondo il modello elaborato con Dm delle Finanze, che non richiede a pena di nullità la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente ai fini della verifica della provenienza, la sola intestazione. Trattandosi, tuttavia, di un documento informatico, valgono le regole previste del Codice dell’amministrazione digitale, (Dlgs 82/2005).

La parola dei giudici
Il documento sottoscritto digitalmente (articolo 21) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 del Codice civile. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

Ctp di Vicenza, sentenza 615/02/2017

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