Giustizia

Upp, i dubbi di Cassa forense: la sospensione equivale alla cancellazione

L'Unione degli ordini forensi della Campania parla di "improvvisazione legislativa" e si chiede se possa definirsi regolare un concorso che stabilisce a posteriori il regime di incompatibilità

di Francesco Machina Grifeo

I legali vincitori del concorso per l'ufficio del processo lamentano una serie di incertezze. Dopo l'annuncio della Ministra Cartabia sulla incompatibilità con lo svolgimento della professione si attende, infatti, la pubblicazione della norma. Intanto Via Arenula ha fatto sapere che è comunque prevista l'immissione in servizio anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall'Albo degli avvocati.

Sul punto però è scesa in campo questa mattina anche Cassa forense che con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, richiama il fatto che il c.d. Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio scorso, in base al quale gli avvocati assunti nell'Ufficio del processo sarebbero sospesi dall'esercizio della professione, se risolve "problemi di natura istituzionale", lascia invece "aperta una serie di problemi sotto il profilo previdenziale".

Il provvedimento, prosegue l'Istituto di previdenza, "sembra infatti ignorare che la sospensione dall'esercizio della professione di Avvocato, ai fini previdenziali, per Cassa Forense, equivale a cancellazione". E, allo stato, prosegue, la norma "non sembra richiamare l'art. 20, della L.247/12" (che regola la sospensione nel caso di elezione alle più alte cariche dello Stato).

La legge, spiega la Cassa, dovrebbe poi coordinarsi con l'articolo 7-quater il D.L 152/2021 n.152 che prevede "…i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

In ogni caso, conclude la nota, gli avvocati che "ad horas debbono scegliere se prendere servizio nell'ufficio del processo e sospendersi dall'esercizio della professione, possono tener presente che il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato per intero come valido anno di iscrizione alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta in corso d'anno". La Cassa chiederà comunque il "miglioramento della norma" in sede di conversione.

A denunciare l'approssimazione legislativa c'è anche l'Unione regionale degli ordini forensi della Campania che in un comunicato evocativamente titolato "Avvocati sì avvocati no. Il valzer dell'ufficio del processo", afferma che la previsione legislativa è un "vivido esempio di poca chiarezza" e di "improvvisazione". E poi si chiede se possa definirsi regolare un concorso che stabilisce a posteriori il regime di incompatibilità?

"Da un governo così illustremente guidato e partecipato – aggiunge l'Unione - è lecito aspettarsi di più". "Tutto ciò ha generato uno stato di incertezza anche negli avvocati e praticanti vincitori del concorso a che ora probabilmente valuteranno se accettare o rinunziare all'incarico. Forse è giunta l'ora che si provveda ad un ricambio anche dei tecnici ministeriali da decenni distaccati presso il della giustizia e che dovrebbero soprassedere alla scrittura delle norme immettendo finalmente forze nuove reclutate dalle professioni legali".

Ma c'è anche chi nei forum e sui social getta acqua sul fuoco affermando che la incompatibilità era nelle cose, bastava leggere le norme deontologiche sui doveri dell'avvocato.

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