Civile

La prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti decorre da quando scadono i termini del pagamento

E non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

di Giampaolo Piagnerelli

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi a opera del titolare della posizione assicurativa. Questo perché, precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 23314/22, l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali (che è mera dichiarazione di scienza) non è presupposto del credito contributivo. Pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall'articolo 55 del Rdl 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con modifiche dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». I Supremi giudici precisano che quindi, va considerato l'articolo 18, comma 4, del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

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