Amministrativo

In Autogrill prodotti tipici non obbligatori

di Guglielmo Saporito

Aree di servizio autostradali libere dall’obbligo di vendere prodotti tipici perché prevale la libertà economica dell’esercente: lo precisa il Tar di Napoli con la sentenza n. 5249 dell’8 novembre 2017.

Una legge della Regione Campania (1/2012) obbligava i distributori autostradali di carburante a destinare almeno 150 metri quadri dei bar alla promozione di prodotti tipici, minacciando la decadenza dalle concessioni. Sul ricorso di un società petrolifera e di Autogrill, l’imposizione è stata contestata facendo valere la liberalizzazione del mercato che si legge nel Dl 1/12 (Bersani). Il Tar ha condiviso questa impostazione, affermando che la riserva di una consistente superficie alla commercializzazione di prodotti tipici deve rimanere una libera scelta dell’esercente, senza essere imposta a tutela di presunti interessi pubblici.

Con questa logica, sono stati applicati i principi di tutela della concorrenza (articolo 83 bis del Dl 112, legge 133/08) che eliminano restrizioni e obblighi circa impianti di distribuzione carburanti, anche con riferimento ad attività e servizi integrativi. Soprattutto, si è osservato che le restrizioni alle attività economiche devono essere adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite. Quindi, il conflitto tra la promozione di produzioni tipiche regionali e la libera concorrenza è stato risolto a favore della seconda, anche perché - sottolinea il Tar - le produzioni locali possono essere incentivate da altre idonee forme di reclamizzazione, senza imporre riserve su superfici di vendita. Applicando direttamente le norme europee (articolo 57 del Trattato sul funzionamento Ue), il Tar ha ritenuto violati i principi di proporzionalità, ragionevolezza e il criterio della “minimo mezzo”, superando la previsione della legislazione regionale.

Senza coinvolgere la Consulta, il giudice locale può infatti “disapplicare” la norma interna (statale o regionale) che contrasti con quella comunitaria, seguendo i principi posti dalla Corte di giustizia Ue (9/3/1978 in causa C-106 / 77, Simmenthal). Sui prodotti locali, già altre volte alcune norme regionali a favore di prodotti a km zero o di provenienza regionale erano state annullate dal giudice delle leggi (Corte costituzionale 292/13 per la Puglia e 209/2013 per la Basilicata), ritenendo che negli appalti pubblici di servizi di ristorazione collettiva non si potessero imporre riserve a prodotti locali. Anche i supermercati si sono giovati dello stesso principio, perché non si può imporre loro, in caso di ampliamento, l’impegno a vendere una percentuale (5%) di prodotti regionali (Tar Napoli 2950/15).

L’unico vantaggio per i prodotti locali rimane quindi quello previsto dall’articolo 134 del Testo unico appalti (50/2016), secondo cui, nella valutazione dell’offerta tecnica per servizi di ristorazione, vanno valorizzati i prodotti tipici tradizionali, quelli Dop, provenienti da filiera corta e quelli degli operatori dell’agricoltura sociale.

Tar Napoli - Sentenza 5249/2017

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