Amministrativo

Non è pubblico lo spettacolo sponsorizzato su un social network a cui partecipano solo invitati

L'ordinanza del Comune che impone l'immediata cessazione per esercizio abusivo dell'attività è illegittima

di Camilla Insardà

L'evento in un locale al quale partecipano solo pochi invitati, anche se sponsorizzato su un social network, non può essere considerato uno spettacolo pubblico e quindi l'ordinanza del Comune che impone l'immediata cessazione per esercizio abusivo dell'attività è illegittima. Lo ha stabilito la sentenza del 23 febbraio 2022 n. 288 della sezione seconda del Tar Puglia.

La vicenda
A seguito di un'ispezione presso la sede di un gruppo culturale, la Polizia Municipale aveva redatto verbale di accertamento di illecito amministrativo, con cui veniva contestata la violazione dell'articolo 68 del Rd 773/1931, in relazione all'articolo 118 comma I del Rd 635/1940 e la violazione dell'articolo 666 commi I, III e IV del Cp. In particolare, all'interno del locale si stava svolgendo un evento, sponsorizzato anche su un noto social network, al quale stavano partecipando diverse persone non tesserate. Sulla base di tale riscontro, il Comune aveva emanato ordinanza di immediata cessazione dell'esercizio abusivo dell'attività di pubblico spettacolo.
Ritenendo l'atto amministrativo viziato per eccesso di potere nei suoi molteplici aspetti, il legale rappresentante dell'associazione proponeva ricorso innanzi al giudice amministrativo.
Sulla base di un'attenta analisi delle norme sopra richiamate, i giudici amministrativi pugliesi hanno accolto la domanda del ricorrente e annullato l'ordinanza del Comune resistente, compensando le spese fra le parti.

Il tema degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici
I fatti descritti nella decisione in commento consentono di riflettere sul tema degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici. Preliminare a ogni considerazione è la distinzione fra i due concetti, chiarita una volta per tutte dalla circolare del ministero dell'Interno n. 52 del 20 novembre 1982. Secondo le linee guida ministeriali, i primi consistono in divertimenti ai quali il pubblico assiste passivamente, mentre i secondi lo coinvolgono in maniera più dinamica.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dal dato normativo, in particolare dagli articoli 68 del Tulps e 118 del Regolamento di esecuzione. La prima disposizione impone, ai fini del legittimo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, il previo rilascio della licenza del Questore.
Il ministero dell'Interno, con una circolare alla quale si accennerà fra breve, ha giustamente precisato che tale obbligo sussiste solo per coloro che esercitano l'attività di spettacoli pubblici in forma imprenditoriale ex articoli 2082 e 2083 del Cc, in quanto il rilascio di detta autorizzazione è subordinata a una serie di adempimenti di natura tecnica (così, anche la sent. 1768/2015 del T.A.R. Puglia – Lecce).
L'articolo 118 del Rd 635/1940 rende necessaria l'autorizzazione ex articolo 68 del Testo Unico anche per i circoli privati, purché sia consentito l'accesso anche a non soci provvisti di biglietto d'invito e il numero dei presenti sia tale da escludere il carattere privato dell'evento.
Si tratta di una distinzione assai incerta che ha reso nuovamente indispensabile l'intervento chiarificatore del ministero dell'Interno, il quale con altra circolare del 19 maggio 1984 ha provveduto a enucleare alcuni "parametri di pubblicità", quali il pagamento del biglietto d'ingresso; la promozione della manifestazione su giornali, manifesti o altri mezzi di diffusione; caratteristiche dei locali; rilevante numero dei partecipanti.

Il caso specifico
Nel caso di specie, il Collegio non ha riscontrato indici di pubblicità, come tali idonei a integrare un illecito amministrativo, a partire dall'esiguo numero dei presenti, che in ragione delle loro caratteristiche personali – strettamente legate al tema della serata – dovevano ritenersi veri e propri invitati e non meri avventori.
Un aspetto interessante che viene in rilievo nella sentenza 288/2022 riguarda lo strumento di divulgazione promozionale dello spettacolo. Si è visto che il Ministero dell'Interno, con la circolare dedicata alle "Attività di spettacolo nei locali dei circoli privati", ha proposto alcune linee guida al fine di rendere più facilmente distinguibili gli spettacoli e i trattenimenti pubblici da quelli privati, essendo i primi soggetti al rilascio di una specifica licenza.
Quale "elemento sintomatico" della pubblicità dell'evento, il provvedimento indica alla lett. b) la "pubblicità [intesa in senso promozionale] degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini".
Nella fattispecie, l'associazione culturale è ricorsa a strumenti ai quali fanno ricorso la maggioranza dei giovani, ma largamente utilizzati anche dagli utenti più "adulti": i social network.
Benché il dato letterale della disposizione ministeriale riporti un'elencazione non tassativa, capace di includere anche mezzi telematici più recenti, sicuramente idonei a raggiungere un gran numero di utenti, il Tar ha escluso che la pubblicazione di un post su un social network costituisca indice dotato di sufficiente capacità pubblicitaria-commerciale per assoggettare l'evento alla normativa dedicata agli spettacoli e/o trattenimenti pubblici.
Per tale ragione, dopo aver confermato il carattere sostanzialmente privato della manifestazione organizzata dall'associazione ricorrente, il Collegio barese ha annullato l'ordinanza comunale.

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