Civile

"Esodati" del 2018 dalla pace fiscale, necessario un provvedimento di equiparazione

Ai contribuenti che hanno beneficiato della misura agevolativa pandemica, con la sospensione per legge delle notifiche degli avvisi bonari inerenti all'anno di imposta 2018 e che si sono visti recapitare il relativo avviso solo nel mese di dicembre 2022, è inibita la possibilità di avvalersi della sanatoria fiscale prevista dalla finanziaria 2023

di Franco Iannone*

Si potrebbero così definire gli esodati del 2018 dalla "pace fiscale".
Riguarda quella numerosa platea di contribuenti che hanno beneficiato delle disposizioni agevolative pandemiche, con la sospensione per legge delle notifiche degli avvisi bonari inerenti all'anno di imposta 2018, ma che allo stesso tempo sono rimasti impigliati nelle stesse agevolazioni covid.

Infatti questi contribuenti, a causa di una ripianificazione della distribuzione di comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate, rimasta intasata per l'accumularsi di atti la cui notifica era rimasta sospesa, si sono visti recapitare gli avvisi bonari per il 2018 solo a dicembre 2022.

Tale circostanza è stata acclarata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 21/E del 20 giugno 2022 , emanata per gli indirizzi operativi e linee guida 2022, dove nel punto 3.3 indica: "... Per quanto concerne l'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, nel corso del corrente anno sarà completato l'invio delle comunicazioni degli esiti relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019 (...) l'invio delle stesse è stato ripianificato al fine di evitare momenti di picco soprattutto in relazione al modello 770, che genera una più consistente attività di assistenza".

L'Ufficio comunica la volontà di spalmare le notifiche delle irregolarità del 2018, unendole a quelle del 2019, che arriveranno poi a destinazione dei malcapitati contribuenti solo a fine anno 2022.

In pratica, tale circostanza, inibisce tutti quei contribuenti che si sono visti recapitare l'avviso bonario riferito all'anno di imposta del 2018 nel mese di dicembre 2022, a poter beneficiare della sanatoria fiscale prevista dalla finanziaria 2023 e riguardante la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%. Infatti secondo la manovra di fine d'anno, i soggetti raggiunti dalle comunicazioni per il 2018 non vengono compresi nel triennio 2019/2020/2021, per le agevolazioni di cui ai commi 153-154 e tanto meno potranno far parte di tutti gli altri contribuenti in regola con piani di rateizzazioni in essere di cui al comma 155.

In pratica coloro i quali si sono visti recapitare un avviso bonario per l'anno 2018 nel mese di dicembre 2022 ed il cui termine di 30 giorni per avviare una rateizzazione non era ancora scaduto, e la legge finanziaria ancora non promulgata, diventano esodati dalla "pace fiscale".

Tra l'altro l'Agenzia delle Entrate, nella succitata circolare 21/E 2022, unisce, per le notifiche degli atti, gli anni di imposta 2018 e 2019 mentre il legislatore, nella finanziaria 2023, li divide.

Quindi si può candidamente ammettere che lo spirito indulgente dello Stato nei confronti dei contribuenti per le oggettive difficoltà scaturite dalle evenienze pandemiche, dimostrato fin dalle prime battute, ha sicuramente favorito la sospensione dei provvedimenti per le irregolarità di cui all'anno di imposta del 2018, ma nel contempo, nell'ultima finanziaria, pervasa dalla medesima tolleranza, con l'emanazione di provvedimenti di cui alla "pace fiscale" ha dimenticato di agevolare gli stessi contribuenti che aveva dapprima aiutato.

Tra l'altro, si evidenziano casi in cui, gli interessati da notifiche di avvisi bonari per il 2018 nei primi giorni del mese di dicembre 2022, abbiano utilizzato l'istituto della rateizzazione entro i canonici 30 giorni, eseguendo il versamento della prima rata, nei primissimi giorni del 2023, prima ancora della circolare n. 01 del 13.01.2023 dell'Agenzia delle Entrate, adeguando, in tutta buona fede, la relativa sanzione dal 10% al 3%. Gli stessi mal capitati sono stati poi raggiunti dalla relativa cartella di pagamento, con le sanzioni elevate al 30%, per non aver eseguito regolarmente il versamento della prima rata, con la sanzione al 10%, e pertanto decaduti dalle agevolazioni di cui all'avviso bonario.

Al fine di equiparare tutti i contribuenti rispetto alla medesima norma si rende necessario un urgente provvedimento che estenda i benefici riconosciuti per gli anni di imposta 2019/2020/2021, di cui ai commi 153 e 154 della legge 197/2022, anche per i contribuenti raggiunti dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 relative all'anno di imposta 2018 notificate nel mese di dicembre 2022.

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*A cura di Franco Iannone, Dottore commercialista e Revisore Legale

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