Professione e Mercato

Notaio: nessuna colpa per l'iscrizione ipotecaria non eccepita se alla base c'è una donazione

Tra le parti (padre e figlia) non era stato concluso un contratto di compravendita che avrebbe avuto altre conseguenze per il professionista

di Giampaolo Piagnerelli

Il notaio che non accerti l'iscrizione ipotecaria su un immobile donato dal padre alla figlia non incorre in una responsabilità professionale in assenza di un danno vista la gratuità del conferimento (completamente diversa invece l'ipotesi della compravendita). Lo hanno affermato i giudici della terza sezione con l'ordinanza n. 14739/23.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema corte ha evidenziato come nella fattispecie il padre avesse donato alla figlia una porzione di immobile e che avesse eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla curatela fallimentare sull'immobile oggetto di donazione in favore della figlia e non accertata dal notaio. Proprio per questo motivo padre e figlia avevano chiesto la condanna del professionista e la relativa condanna al risarcimento da danno professionale. Secondo i ricorrenti (in Cassazione), la Corte d'Appello aveva erroneamente omesso di considerare che l'attività del notaio non può limitarsi all'accertamento dell'idoneità delle parti e all'indagine sulla loro volontà di tradurre nell'atto da rogare o autenticare, ma si doveva necessariamente estendere anche alle attività preparatorie e successive all'atto, come ormai pacificamente acquisito in dottrina e giurisprudenza, ossia secondo i canoni di cui all'articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell'adempimento) e come anche stabilito dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985. La Corte di cassazione ha aderito alle conclusioni dei giudici di merito.

La motivazione della Corte territoriale

Tuttavia la Corte di cassazione ha accolto l'esaustiva motivazione della Corte territoriale in quanto non vi era stato alcun danno da evizione risarcibile, non essendovi stato alcun rimborso del prezzo nell'atto di trasferimento, dal momento che pacificamente tra le parti non era stata conclusa una compravendita (alla quale si riferisce la sentenza di questa Corte n. 16905/2010, alla quale fa riferimento la difesa dei ricorrenti) bensì una donazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©