Amministrativo

Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

La Consulta il 30 gennaio si concentra sulla sanità pubblica

SANITÀ PUBBLICA

Sentenza n. 9 : inammissibilità (deciso il 20/12/2022)

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 2°; 2, c. 1° e 2°; e 4, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 21/12/2021, n. 27.

Oggetto: Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Abruzzo - Operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale e altri ivi previsti - Accesso al pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio - Previsto esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco - Ulteriore esonero in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico - Disposizioni attuative dell'esonero - Disciplina che non determina maggiori spese a carico del bilancio regionale - Riconoscimento dell'esonero nell'ambito delle risorse del fondo sanitario assegnate annualmente alle aziende sanitarie regionali.

ric. 17/2022

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