Civile

Assegno sociale al padre povero per le donazioni fatte alla figlia

La legge richiede solo lo stato di bisogno senza esplicitare i motivi

di Patrizia Maciocchi

Lo Stato paga l’assegno sociale al padre in stato di bisogno dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia. Un diritto che non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta. La Cassazione (sentenza 7235) accoglie il ricorso dell’uomo contro l’Inps che aveva detto no all’assegno, considerando l’indigenza voluta. Mancava poi la prova che la beneficiaria delle case non potesse far fronte all’obbligo di versare al genitore l’assegno alimentare previsto dall’articolo 433 del Codice civile, che impone la solidarietà verso i genitori non autosufficienti. Sempre su queste basi la Corte d’Appello aveva respinto la domanda del ricorrente. C’era, infatti, un nesso immediato tra povertà e libera donazione. La Suprema corte accoglie il ricorso, sottolineando che la legge richiede solo lo stato di bisogno e non un’indigenza incolpevole. Tranne, ovviamente il caso della frode. Ininfluente anche che la figlia non versi gli alimenti al papà. La Costituzione non consente, infatti, di considerare la prestazione pubblica in favore dei bisognosi a titolo sussidiario, e dunque erogabile solo se mancano gli obbligati.

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