Civile

Non c'è conflitto di interessi se l'avvocato della società di persone assume poi il patrocinio in una lite tra i soci

La responsabilità solidale tra ente e persone fisiche non esclude la loro natura di soggetti giuridicamente distinti

di Paola Rossi

No alla sanzione disciplinare nei confronti dell'avvocato che assume la difesa di alcuni soci, contro il recesso di uno di loro, successivamente alla circostanza di aver avuto in passato il patrocinio in giudizio della stessa società di persone a cui appartengono, o appartenevano, le persone fisiche ora confliggenti in giudizio. Le sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8337/2022, hanno perciò cancellato la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale, che era stata inflitta dal Consiglio nazionale forense, a seguito del reclamo contro la decisione del Consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati che l'aveva elevata invece per 6 mesi.

La norma deontologica oggetto dell'interpretazione è l'articolo 24 del Codice deontologico forense che, appunto, vieta di svolgere attività difensiva in una situazione in cui l'avvocato sia in conflitto di interessi. Il Cnf, a conferma di quanto deciso dal consiglio distrettuale, fonda la propria visione sulla circostanza dell'assenza di personalità giuridica in capo alla società personale. E da ciò ha desunto che quando si assume la difesa della società di persone ciò equivale ad assumerla per i singoli soci. Tale visione che prospetta la sussistenza del conflitto d'interessi sarebbe confermata dalla prevista responsabilità solidale e personale illimitata dei singoli compartecipanti, verso i debitori della società. Sostiene, poi, il Cnf che l'incarico assunto dal legale nell'interesse della società in nome collettivo va ritenuto automaticamente relativo all'interesse dei singoli soci.

Le sezioni Unite denunciano, invece, come erroneo tale assunto, facendo rilevare che l'assenza di personalità non esclude che la società di persone sia un soggetto giuridico. Tant'è vero che quando il socio paga al posto dell'ente egli ha diritto a vedersi rimborsare la somma sborsata e le obbligazioni solidali per le quali rispondono personalmente i soci sono indiscutibilmente assunte direttamente dal soggetto giuridico societario anche se per il tramite dei suoi soci. Non rileva, quindi, che il socio recedente, contro cui l'avvocato difende altri soci, fosse nella compagine sociale quando il legale difendeva in passato la stessa società. Infine, se è vero che la società di persone acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci, è pur vero che questo fatto non vincolante, ad esempio, a non agire in concorrenza alla stessa. A riprova dell'alterità tra società e singoli soci.

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