Civile

Nullità del mutuo fondiario, gli effetti si estendono alle procedure esecutive pendenti

Nota a Tribunale di Taranto, I sezione Civile, Sentenza del 11 novembre 2021

di Monica Mandico*

Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Casarano, con sentenza dell'11 novembre 2021 ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario per superamento del Limite di Finanziabilità, nonché delle connesse garanzie fideiussorie ed ipotecarie.

• Cassazione: nulli i contratti di mutuo fondiario per contrarietà a norme imperative

Con tale decisione il Giudice di merito ha aderito all'orientamento di Cassazione secondo il quale il contratto di mutuo fondiario posto in violazione del Limite di Finanziabilità dell'80% come fissato dal combinato disposto dell'art. 38, co. 2 T.U.B. ed art. 1, delibera CICR 22.04.1995, è nullo ex art. 1418, co. 1 c.c. data la natura imperativa riconosciuta a tale disposto, nonché il carattere pubblico dell'interesse perseguito dalla stessa normativa, consistente nell'evitare la sovraesposizione delle banche.

Inoltre, lo stesso organo giudicante pone alla base della sua decisione anche la sentenza 17352/2017 sempre della Suprema Corte, che riconosce il Limite di Finanziabilità elemento essenziale del contenuto del mutuo fondiario, nonché inderogabile all'autonomia privata in ragione proprio della natura pubblica dell'interesse da esso tutelato; e relative successive decisioni ad essa uniformi come la recente 16776/2021 secondo cui la violazione in parola comporta la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e quindi " l'incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un'ipoteca valida ".

• Nullità delle fideiussioni accessorie e della concessione di ipoteca

Alla dichiarata nullità dei due mutui fondiari, per il dimostrato superamento del limite di finanziabilità, il giudice ha fatto seguire la nullità della accessoria obbligazione fideiussoria e della concessa ipoteca, condannando la banca alla soccombenza delle spese di giudizio.
In tal modo viene accolta la tesi secondo cui la nullità ex art. 1418 c.c. colpisce nella sua interezza il contratto in concreto stipulato.

Ciò era inoltre l'interesse principale che aveva portato l'attore fideiussore e terzo datore di ipoteca ad instaurare il presente giudizio di merito, piuttosto che a proporre un'opposizione all'interno della procedura esecutiva immobiliare già pendente. Ed infatti a riguardo il Giudice ha ritenuto che proprio perché si verte in tema di azione di nullità "deve ritenersi che ricorra l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dal momento che l'attore, quale fideiussore e datore di ipoteca e quindi esecutato, sia pure nei limiti della quota dei beni staggiti di cui è titolare, potrà spendere l'eventuale sentenza favorevole sulle invalidità contrattuali accampate per una ipotetica azione di indebito, da esperire sempre che la banca convenuta consegua dalle vendite coattive delle evocate procedure esecutive una somma; ovvero l'interesse in parola ricorre perché non può escludersi l'eventualità che in futuro la banca possa ritenere di proporre una nuova azione nei confronti dell'attore sulla base dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio".

Inoltre, il giudice affermando che le suddette declaratorie di nullità andranno a " riverberare i loro effetti sulle evocate procedure esecutive in corso – si è infatti al limite della ricorrenza dell'interesse ad agire, come sopra si accennava – ma possono precluderne di altre e potrebbero consentire eventuali azioni di ripetizioni, beninteso sempre che segua il conseguimento di somme dalle vendite coattive già in atto", esprime una volontà dell'organo giudicante di estendere gli effetti della sua statuizione anche nei confronti della procedura esecutiva immobiliare pendente, costituendo ciò interessante elemento di novità.

• Inapplicabilità dell'istituto della conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario.

Infine, quanto alla possibilità di convertire i due mutui fondiari in mutui ipotecari ordinari, il Giudice afferma la non operatività sia della conversione d'ufficio, sia di quella ex art. 1424 c.c. proponibile su istanza di parte interessata, argomentando a riguardo sull'inerzia della parte convenuta, la Banca, a non aver dimostrato l'interesse alla conservazione degli effetti dei contratti de qua.

Ciò posto, il Tribunale di Taranto ha dichiarato i contratti di mutuo fondiario nulli e di conseguenza le garanzie reali e personali ad essi collegate.

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*A cura di Monica Mandico di Mandico&parteners Law Firm

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